Art. 41 
 
                       Pubblicita' dei prezzi 
 
  1. Ogni prodotto posto in vendita, ovunque collocato, deve indicare
in modo chiaro e ben leggibile, mediante cartello o  altra  modalita'
idonea allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico. 
  2. L'indicazione di due diversi prezzi per un singolo  articolo  e'
vietata,  salvo  nel  caso  di  vendite   straordinarie   e   vendite
sottocosto. 
  3. Per i prodotti di oreficeria,  antiquariato,  pellicceria  e  le
confezioni di alta moda, l'obbligo di cui al comma 1 e' da  ritenersi
rispettato anche attraverso l'apposizione sul singolo prodotto di  un
cartellino leggibile dall'interno del negozio. 
  4. E' consentito non apporre  i  prezzi  dei  prodotti  esposti  in
vendita per il tempo strettamente necessario  all'allestimento  della
stessa. 
  5. Quando sono esposti insieme prodotti  identici  o  dello  stesso
valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. 
  6. Negli esercizi di vendita e nei relativi reparti organizzati con
sistema di  vendita  «self-service»  l'obbligo  dell'indicazione  del
prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque
esposte al pubblico. I prodotti sui quali il  prezzo  di  vendita  al
dettaglio si trovi gia' impresso in modo chiaro e con  caratteri  ben
leggibili, cosi' da risultare facilmente visibile al  pubblico,  sono
esclusi dall'applicazione del presente comma. 
  7. Restano salve le vigenti disposizioni con le quali si fa obbligo
di indicare il prezzo di vendita al pubblico per unita' di misura. 
  8. Gli impianti di distribuzione carburanti devono esporre in  modo
leggibile  dalla  carreggiata  stradale  esclusivamente  il  cartello
riportante i prezzi effettivamente praticati al consumatore.