Art. 41 Pubblicita' dei prezzi 1. Ogni prodotto posto in vendita, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile, mediante cartello o altra modalita' idonea allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico. 2. L'indicazione di due diversi prezzi per un singolo articolo e' vietata, salvo nel caso di vendite straordinarie e vendite sottocosto. 3. Per i prodotti di oreficeria, antiquariato, pellicceria e le confezioni di alta moda, l'obbligo di cui al comma 1 e' da ritenersi rispettato anche attraverso l'apposizione sul singolo prodotto di un cartellino leggibile dall'interno del negozio. 4. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vendita per il tempo strettamente necessario all'allestimento della stessa. 5. Quando sono esposti insieme prodotti identici o dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. 6. Negli esercizi di vendita e nei relativi reparti organizzati con sistema di vendita «self-service» l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in modo chiaro e con caratteri ben leggibili, cosi' da risultare facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del presente comma. 7. Restano salve le vigenti disposizioni con le quali si fa obbligo di indicare il prezzo di vendita al pubblico per unita' di misura. 8. Gli impianti di distribuzione carburanti devono esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale esclusivamente il cartello riportante i prezzi effettivamente praticati al consumatore.