Art. 39 Informatizzazione del Servizio sanitario regionale 1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia), e dall'articolo 4 della legge regionale n. 27/2018 la Regione, per il tramite della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita', con il supporto all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in particolare: a) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico degli enti del Servizio sanitario regionale per le attivita' istituzionali e, al fine di garantire un efficace flusso informativo e il miglioramento dei processi clinici e amministrativi, pianifica le azioni e gli interventi necessari a realizzare l'interoperabilita' e l'integrazione del Sistema informativo socio sanitario regionale (SISSR); b) assicura l'attuazione delle azioni e degli interventi per la sanita' digitale anche in relazione al programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 9/2011.