Art. 39 
 
         Informatizzazione del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale  14  luglio
2011, n. 9 (Disciplina del sistema  informativo  integrato  regionale
del Friuli-Venezia Giulia), e dall'articolo 4 della  legge  regionale
n. 27/2018 la  Regione,  per  il  tramite  della  Direzione  centrale
salute, politiche sociali e disabilita', con il supporto  all'Azienda
regionale di coordinamento per la salute, in particolare: 
    a) cura la progettazione,  l'organizzazione,  lo  sviluppo  e  la
conduzione del  sistema  informativo  e  telematico  degli  enti  del
Servizio sanitario regionale per le  attivita'  istituzionali  e,  al
fine di garantire un efficace flusso informativo e  il  miglioramento
dei processi clinici e amministrativi,  pianifica  le  azioni  e  gli
interventi   necessari    a    realizzare    l'interoperabilita'    e
l'integrazione del  Sistema  informativo  socio  sanitario  regionale
(SISSR); 
    b) assicura l'attuazione delle azioni e degli interventi  per  la
sanita' digitale anche in relazione al  programma  triennale  per  lo
sviluppo   dell'ICT,   dell'e-government   e   delle   infrastrutture
telematiche di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 9/2011.