Art. 40 
 
                        Tecnologie sanitarie 
 
  1. Ai fini di garantire condizioni di  sicurezza  e  ammodernamento
tecnologico e organizzativo del  Servizio  sanitario  regionale,  per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza,  la  procedura  di
cui all'articolo 33, comma 2,  lettera  b),  punto  3),  della  legge
regionale 10  novembre  2015,  n.  26  (Disposizioni  in  materia  di
programmazione  e  contabilita'  e  altre  disposizioni   finanziarie
urgenti),  si  applica  anche  a  specifiche   tecnologie   sanitarie
individuate con deliberazione della Giunta regionale. 
  2. Per le tecnologie di cui al  comma  1  con  deliberazione  della
Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33,  comma  5,  della  legge
regionale n. 26/2015, sono stabiliti gli standard di utilizzo o altri
standard di riferimento.