Art. 40 Tecnologie sanitarie 1. Ai fini di garantire condizioni di sicurezza e ammodernamento tecnologico e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la procedura di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b), punto 3), della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), si applica anche a specifiche tecnologie sanitarie individuate con deliberazione della Giunta regionale. 2. Per le tecnologie di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale n. 26/2015, sono stabiliti gli standard di utilizzo o altri standard di riferimento.