Art. 13 
 
                  Obblighi e limitazioni gestionali 
 
  1.  Il  bando  per  l'assegnazione  delle  concessioni  di   grande
derivazione a scopo idroelettrico puo' prevedere specifici obblighi e
limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di  utilizzo
delle opere e delle acque, con particolare riguardo: 
    a) agli obblighi e ai vincoli inerenti la tutela della  sicurezza
delle persone e del territorio, anche con riferimento  alle  esigenze
di laminazione delle piene, in  relazione  a  quanto  previsto  dalla
pianificazione vigente; 
    b) agli obblighi di cessione delle acque invasate, in presenza di
situazioni di crisi idrica, da destinare all'uso potabile e agricolo,
in relazione a quanto previsto dalla  pianificazione  vigente  e  dai
titoli di  uso  delle  derivazioni  insistenti  sulla  medesima  asta
idrografica e in  relazione  a  quanto  eventualmente  riportato  nei
disciplinari di concessione; 
    c) al recupero della capacita' utile di invaso, anche  attraverso
un'adeguata gestione dei sedimenti, in relazione  a  quanto  previsto
dalla pianificazione vigente; 
    d) al miglioramento delle modalita' gestionali,  con  particolare
riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti
delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi  ecologici,
in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente; 
    e) agli eventuali obblighi riguardanti la cessione di  acque,  in
presenza  di  situazioni  straordinarie,  quali  la  prevenzione   di
calamita' e degli incendi.