Art. 13 Obblighi e limitazioni gestionali 1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico puo' prevedere specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo: a) agli obblighi e ai vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente; b) agli obblighi di cessione delle acque invasate, in presenza di situazioni di crisi idrica, da destinare all'uso potabile e agricolo, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente e dai titoli di uso delle derivazioni insistenti sulla medesima asta idrografica e in relazione a quanto eventualmente riportato nei disciplinari di concessione; c) al recupero della capacita' utile di invaso, anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente; d) al miglioramento delle modalita' gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente; e) agli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamita' e degli incendi.