Art. 31 Investimenti per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture turistico-ricettive 1. L'amministrazione regionale promuove la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese del settore turistico-ricettivo che vogliono crescere, elevando qualitativamente l'offerta turistica, mediante ristrutturazioni e rinnovi degli immobili di loro proprieta'. 2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro. 3. Al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 si provvede con le modalita' di cui all'art. 56, comma 4.