Art. 31 
 
       Investimenti per la ristrutturazione e il rinnovo delle 
                    strutture turistico-ricettive 
 
  1.  L'amministrazione  regionale  promuove  la   realizzazione   di
interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese del
settore   turistico-ricettivo   che   vogliono   crescere,   elevando
qualitativamente l'offerta  turistica,  mediante  ristrutturazioni  e
rinnovi degli immobili di loro proprieta'. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari
o superiore a 1.200.000 euro. 
  3. Al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1  si  provvede
con le modalita' di cui all'art. 56, comma 4.