Art. 32 Standard qualitativi delle unita' abitative e delle locazioni turistiche 1. Fermo restando quanto previsto in materia di classificazione delle unita' abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), anche con riferimento agli alloggi dati in locazione per finalita' esclusivamente turistiche di cui all'art. 47-bis della legge regionale medesima, al fine di elevare gli standard qualitativi delle unita' e delle locazioni turistiche offerte sul territorio regionale, l'amministrazione regionale istituisce una banca dati nella quale si inseriscono le strutture medesime in possesso di standard qualitativi della prestazione determinati in base a un disciplinare concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'art. 35, proprietari. 2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1 che aderiscono al disciplinare e che si iscrivono alla banca dati regionale e' attribuito un codice identificativo utilizzato in ogni forma di comunicazione con il turista - utente comprensiva delle forme di pubblicita' on-line dell'immobile. 3. La banca dati regionale delle strutture di cui al comma 2 e' inserita nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della qualita' dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa.