Art. 33 Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualita' delle strutture e dei servizi turistici offerti, l'amministrazione regionale: a) promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o societa' di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unita' operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, quale forma prioritaria di aggregazione finalizzata alla crescita della competitivita' ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti finalizzati alla costituzione della rete; b) sostiene, attraverso il ricorso agli strumenti di premialita' di cui all'art. 77, comma 2, le aggregazioni di soggetti operanti nel settore turistico certificate EMAS o ECOLABEL, al fine di diffondere la cultura della sostenibilita' e del miglioramento dei sistemi di gestione ambientale. 2. Per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorita' e premialita'.