Art. 34 
 
                Ammodernamento delle unita' abitative 
                     ammobiliate a uso turistico 
 
  1. Al fine di  favorire  il  rinnovo  e  l'incremento  dei  livelli
qualitativi dell'offerta  turistica  l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei  proprietari
di unita' abitative ammobiliate a uso turistico, di ammontare massimo
pari a 20.000 euro per  ogni  unita'  immobiliare  e  per  un  numero
massimo di quattro unita' immobiliari per ogni singolo  beneficiario,
a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nel  mercato
delle locazioni tali immobili, mediante il sistema delle  agenzie  di
cui all'art. 33, comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore  a
otto anni. 
  2. Il regolamento di attuazione previsto dall'art. 4, comma  2,  e'
adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  3. Se le amministrazioni locali competenti per territorio,  per  la
finalita' di cui al comma 1, prevedono forme di riduzione o esenzione
dal pagamento dei tributi locali  a  favore  dei  medesimi  soggetti,
anche  qualora  non  risultino  beneficiari  dei  contributi,   fermo
restando l'obbligo specifico di cui  al  comma  1,  l'amministrazione
regionale e' autorizzata a compensare gli enti  locali  nella  misura
massima  del  50  per  cento  dell'ammontare  della  riduzione  delle
entrate.