Art. 34 Ammodernamento delle unita' abitative ammobiliate a uso turistico 1. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di unita' abitative ammobiliate a uso turistico, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unita' immobiliare e per un numero massimo di quattro unita' immobiliari per ogni singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili, mediante il sistema delle agenzie di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a otto anni. 2. Il regolamento di attuazione previsto dall'art. 4, comma 2, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Se le amministrazioni locali competenti per territorio, per la finalita' di cui al comma 1, prevedono forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei medesimi soggetti, anche qualora non risultino beneficiari dei contributi, fermo restando l'obbligo specifico di cui al comma 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata a compensare gli enti locali nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della riduzione delle entrate.