Art. 35 Albergo diffuso 1. L'amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell'economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori e intende creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo e l'aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunita' locale interessata al fine di consentire migliori opportunita' di occupazione e di sviluppo imprenditoriale giovanile e femminile. 2. Al fine di valorizzare l'offerta turistica integrata attraverso la promozione e il potenziamento del modello di albergo diffuso del Friuli-Venezia Giulia, PromoTurismoFVG attua le opportune forme di coordinamento della promozione dello specifico prodotto turistico, assicurando la formazione obbligatoria degli operatori anche in collaborazione con il CATTFVG e i CAT ai sensi degli articoli 84-bis e 85 della legge regionale n. 29/2005, in collaborazione con le Direzioni centrali dell'amministrazione regionale interessate per le rispettive competenze istituzionali e con la partecipazione attiva degli alberghi diffusi e degli enti locali. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 21/2016, al fine di garantire continuita' al modello ricettivo dell'albergo diffuso, possono farne parte anche le strutture ricettive che si associano, rientrando nella gestione prevista dalla presente legge. 4. L'albergo diffuso puo' assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di valorizzare, in coordinamento con il marchio «Io sono FVG», i prodotti gastronomici, le tradizioni, l'economia, le risorse storiche, culturali e ambientali dello specifico territorio. 5. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonche' alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture. 6. L'amministrazione regionale puo' riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dal titolo VII della legge regionale n. 21/2016 per consentire il finanziamento di interventi di parte corrente e in conto capitale a favore di soggetti operanti nelle localita' nelle quali insistono gli alberghi diffusi e delle amministrazioni comunali capofila di progetti integrati di sviluppo locale finalizzate all'implementazione dei posti letto di alberghi diffusi esistenti, al miglioramento dell'arredo urbano, al sostegno di attivita' artigianali e commerciali comprese nel progetto integrato. 7. L'amministrazione regionale puo' finanziare progettualita' che prevedano la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di nuovi alberghi diffusi anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattivita' per lo sviluppo turistico.