Art. 35 
 
                           Albergo diffuso 
 
  1. L'amministrazione regionale riconosce la valenza strategica  del
modello  di  sviluppo  denominato  albergo  diffuso  quale   progetto
integrato  di  riconversione  territoriale  che  tiene  conto   della
valorizzazione   dei   prodotti   gastronomici,   delle   tradizioni,
dell'economia e delle risorse storiche,  culturali  e  ambientali  di
specifici territori e intende creare le  condizioni  per  l'ulteriore
sviluppo  e  l'aggiornamento  di  tale   progetto,   anche   con   il
riconoscimento del ruolo attivo della comunita' locale interessata al
fine di consentire migliori opportunita' di occupazione e di sviluppo
imprenditoriale giovanile e femminile. 
  2. Al fine di valorizzare l'offerta turistica integrata  attraverso
la promozione e il potenziamento del modello di albergo  diffuso  del
Friuli-Venezia Giulia, PromoTurismoFVG attua le  opportune  forme  di
coordinamento della promozione dello  specifico  prodotto  turistico,
assicurando la  formazione  obbligatoria  degli  operatori  anche  in
collaborazione con il CATTFVG e i CAT ai sensi degli articoli  84-bis
e 85 della legge regionale  n.  29/2005,  in  collaborazione  con  le
Direzioni centrali dell'amministrazione regionale interessate per  le
rispettive competenze istituzionali e con  la  partecipazione  attiva
degli alberghi diffusi e degli enti locali. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  22  della   legge
regionale n. 21/2016, al fine di  garantire  continuita'  al  modello
ricettivo  dell'albergo  diffuso,  possono  farne  parte   anche   le
strutture ricettive  che  si  associano,  rientrando  nella  gestione
prevista dalla presente legge. 
  4. L'albergo diffuso  puo'  assumere  un  tema  distintivo  che  ne
caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di  valorizzare,  in
coordinamento con il marchio «Io sono FVG», i prodotti  gastronomici,
le  tradizioni,  l'economia,  le  risorse   storiche,   culturali   e
ambientali dello specifico territorio. 
  5. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere,  per  il
tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti  gestori
degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in  rete  dei  servizi
necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello  specifico
prodotto    turistico,    nonche'    alla    valorizzazione     della
specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture. 
  6.  L'amministrazione  regionale   puo'   riservare   quote   degli
stanziamenti  annuali  previsti  a  bilancio  con  riferimento   agli
incentivi previsti dal titolo VII della legge  regionale  n.  21/2016
per consentire il finanziamento di interventi di parte corrente e  in
conto capitale a favore di soggetti operanti  nelle  localita'  nelle
quali insistono gli alberghi diffusi e delle amministrazioni comunali
capofila  di  progetti  integrati  di  sviluppo  locale   finalizzate
all'implementazione dei posti letto di alberghi diffusi esistenti, al
miglioramento  dell'arredo   urbano,   al   sostegno   di   attivita'
artigianali e commerciali comprese nel progetto integrato. 
  7. L'amministrazione regionale puo' finanziare  progettualita'  che
prevedano la partecipazione congiunta  di  amministrazioni  comunali,
operatori economici e associazioni del territorio,  finalizzati  alla
creazione  di  nuovi  alberghi  diffusi  anche  in  contesti   urbani
caratterizzati  dalla  presenza  di  edifici   da   riqualificare   e
nell'ambito  di   borghi   che   possono   costituire   elementi   di
attrattivita' per lo sviluppo turistico.