Art. 36 
Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 3/2015  e  all'art.  2
  della legge regionale n.  37/2017  concernenti  il  riordino  delle
  disposizioni normative in materia  di  cluster  e  istituzione  del
  cluster turismo 
  1. All'art. 15 della legge regionale n. 3/2015  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2-ter.1. sono inseriti i seguenti: 
      «2-ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori  del
settore turistico e sviluppare strategie innovative  per  ottimizzare
l'attrattivita' del territorio regionale, l'amministrazione regionale
promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster e' definito nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,  quale
soggetto competente a migliorare il settore turistico  attraverso  la
creazione  di  un  sistema  di  eccellenze  del  comparto   turistico
integrato. 
      2-ter.1.1.1. Il soggetto gestore del cluster e' individuato con
apposita deliberazione  della  giunta  regionale,  sulla  base  delle
candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo
entro  i  trenta  giorni  successivi  all'adozione  del  decreto  del
Direttore centrale che  individua  caratteristiche  e  requisiti  che
devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.»; 
    b) al comma 2-sexies dopo le parole «iniziative per  lo  sviluppo
dei cluster» sono inserite le seguenti: 
      «, con esclusione del cluster di cui al comma 2-ter.1.1,». 
  2. All'art. 2  della  legge  regionale  10  novembre  2017,  n.  37
(Disposizioni urgenti in materia di programmazione  e  contabilita'),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 35 le parole: «, nonche'  la  creazione  del  cluster
cultura creativita' e turismo, di cui al comma 2-bis.1  dell'art.  15
della legge regionale n. 3/2015» sono soppresse; 
    b) al comma 36 le parole: «2-bis.1,» sono soppresse.