Art. 36 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 3/2015 e all'art. 2 della legge regionale n. 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del cluster turismo 1. All'art. 15 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2-ter.1. sono inseriti i seguenti: «2-ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattivita' del territorio regionale, l'amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster e' definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato. 2-ter.1.1.1. Il soggetto gestore del cluster e' individuato con apposita deliberazione della giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.»; b) al comma 2-sexies dopo le parole «iniziative per lo sviluppo dei cluster» sono inserite le seguenti: «, con esclusione del cluster di cui al comma 2-ter.1.1,». 2. All'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita'), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 35 le parole: «, nonche' la creazione del cluster cultura creativita' e turismo, di cui al comma 2-bis.1 dell'art. 15 della legge regionale n. 3/2015» sono soppresse; b) al comma 36 le parole: «2-bis.1,» sono soppresse.