Art. 37 
 
                Progetti condivisi di investimento a 
                    finalita' turistico ricettiva 
 
  1. L'amministrazione regionale e' autorizzata, nel  rispetto  della
normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  a   sostenere
finanziariamente,  anche  tramite   cofinanziamento   di   linee   di
intervento  nazionali  ed  europee,  progetti  di  investimento   con
finalita' turistico ricettiva che  coinvolgano,  oltre  alle  imprese
proponenti, una o piu' amministrazioni locali e almeno  tre  soggetti
imprenditoriali attivi in settori complementari a quello turistico. 
  2.  I  progetti  devono  riguardare  la   riqualificazione   e   la
rigenerazione urbana di aree, spazi e immobili pubblici o privati, al
fine di promuovere la  qualita'  architettonica  e  ambientale  dello
spazio urbano,  combattere  il  degrado,  migliorare  e  aumentare  i
servizi,  favorire  l'accessibilita'  e  la  mobilita'   sostenibile,
ridurre l'impatto ambientale. 
  3. I progetti di investimento di cui al comma 1 dovranno essere  di
importo pari o superiore a 1.200.000 euro. 
  4. Al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1  si  provvede
con le modalita' di cui all'art. 56, comma 4. 
  5. La giunta regionale individua limiti dimensionali  e  finanziari
dei progetti di investimento, nonche' le modalita' di valutazione del
soddisfacimento dei  requisiti  previsti  dai  commi  1  e  2,  e  le
modalita' del suo eventuale cofinanziamento.