Art. 37 Progetti condivisi di investimento a finalita' turistico ricettiva 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a sostenere finanziariamente, anche tramite cofinanziamento di linee di intervento nazionali ed europee, progetti di investimento con finalita' turistico ricettiva che coinvolgano, oltre alle imprese proponenti, una o piu' amministrazioni locali e almeno tre soggetti imprenditoriali attivi in settori complementari a quello turistico. 2. I progetti devono riguardare la riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree, spazi e immobili pubblici o privati, al fine di promuovere la qualita' architettonica e ambientale dello spazio urbano, combattere il degrado, migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilita' e la mobilita' sostenibile, ridurre l'impatto ambientale. 3. I progetti di investimento di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro. 4. Al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 si provvede con le modalita' di cui all'art. 56, comma 4. 5. La giunta regionale individua limiti dimensionali e finanziari dei progetti di investimento, nonche' le modalita' di valutazione del soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, e le modalita' del suo eventuale cofinanziamento.