Art. 38 
 
                       Voucher TUReSTA in FVG 
 
  1. Al fine di stimolare la domanda  di  servizi  turistici  offerti
dalle imprese operanti  nel  territorio  regionale,  con  particolare
riferimento in via sperimentale ai territori  dei  Comuni  ricompresi
nelle zone omogenee A,  B  e  C  di  svantaggio  socio-economico  dei
territori montani individuate dalla giunta regionale ai  sensi  degli
articoli 21 e 40 della legge  regionale  33/2002,  ai  territori  dei
Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonche'  ai  territori
dei Comuni nel cui territorio insiste  un  sito  regionale  culturale
UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11  (Misure
di sostegno a favore del patrimonio regionale  inserito  nella  lista
del patrimonio mondiale posto sotto la  tutela  dell'UNESCO),  agendo
contestualmente  sulla  capacita'  di  spesa  delle  famiglie,   sono
istituiti i «voucher TUReSTA in FVG», utilizzabili a copertura  delle
spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di  almeno  tre
notti spendibili presso strutture ubicate  sul  territorio  regionale
aderenti all'iniziativa. 
  2. I voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un
massimo di 320 euro, sulla base della numerosita' dei  componenti  il
nucleo familiare, possono essere  fruiti  esclusivamente  da  persone
residenti in comuni del Friuli-Venezia Giulia. 
  3.  Nelle  zone  omogenee  A  di  svantaggio  socio-economico   dei
territori montani di cui alla legge regionale n.  33/2002,  l'importo
dei voucher di cui al comma 1 va da un minimo di 40 euro a un massimo
160 euro. 
  4.  Con  regolamento  sono  stabiliti  requisiti  e  modalita'   di
concessione dei rimborsi a favore delle  strutture  ricettive  aventi
sede legale o unita' operative nella regione, a ristoro degli importi
non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.