Art. 38 Voucher TUReSTA in FVG 1. Al fine di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento in via sperimentale ai territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002, ai territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonche' ai territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), agendo contestualmente sulla capacita' di spesa delle famiglie, sono istituiti i «voucher TUReSTA in FVG», utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili presso strutture ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa. 2. I voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 320 euro, sulla base della numerosita' dei componenti il nucleo familiare, possono essere fruiti esclusivamente da persone residenti in comuni del Friuli-Venezia Giulia. 3. Nelle zone omogenee A di svantaggio socio-economico dei territori montani di cui alla legge regionale n. 33/2002, l'importo dei voucher di cui al comma 1 va da un minimo di 40 euro a un massimo 160 euro. 4. Con regolamento sono stabiliti requisiti e modalita' di concessione dei rimborsi a favore delle strutture ricettive aventi sede legale o unita' operative nella regione, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.