Art. 39 Consorzio unitario per la montagna 1. Al fine di promuovere l'aggregazione di operatori economici dell'area montana, verso un consorzio unitario per la promozione e commercializzazione turistica della montagna, l'amministrazione regionale e' autorizzata a istituire un canale di finanziamento dedicato al finanziamento di un progetto complessivo presentato da un unico soggetto che aggrega soggetti territoriali rappresentativi di operatori economici di area montana complessiva. 2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati da soggetti in possesso di esperienza almeno quinquennale in attivita' di promo-commercializzazione di prodotti turistici e di organizzazione di eventi. 3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1.