Art. 39 
 
                 Consorzio unitario per la montagna 
 
  1. Al fine di  promuovere  l'aggregazione  di  operatori  economici
dell'area montana, verso un consorzio unitario per  la  promozione  e
commercializzazione  turistica  della   montagna,   l'amministrazione
regionale e' autorizzata  a  istituire  un  canale  di  finanziamento
dedicato al finanziamento di un progetto complessivo presentato da un
unico soggetto che aggrega soggetti territoriali  rappresentativi  di
operatori economici di area montana complessiva. 
  2. I progetti di cui al comma 1  sono  presentati  da  soggetti  in
possesso  di  esperienza  almeno   quinquennale   in   attivita'   di
promo-commercializzazione di prodotti turistici e  di  organizzazione
di eventi. 
  3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti
criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
1.