Art. 52 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23/2016 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attivita' estrattive: disposizioni in materia di cave) e' inserito il seguente: «7-bis. Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) da presentare alla Citta' metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi, per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie: a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli interventi, qualora l'asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per materiali industriali; b) seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l'asportazione sia per ricavare materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l'articolo 19 bis, comma 3, della legge 241/1990.». 2. Al termine del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 23/2016 sono aggiunte le seguenti parole: «, purche' i volumi scavati siano superiori alle soglie indicate all'articolo 1, comma 7-bis.». 3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 23/2016 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e prevedono la commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensi' a una comunicazione alla regione, alla Citta' metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della repubblica 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per questi progetti e' dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26. 8-ter. Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, la comunicazione di cui al comma 8-bis non e' richiesta e non e' dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.».