Art. 53 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2016 1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 23/2016 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma gli interventi di cui all'articolo 1, commi 7-bis e 8, che sono autorizzati, secondo quanto ivi indicato, anche al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel PRAE.».