Art. 54 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23/2016 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 le parole «900.000 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 metri cubi». 2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 le parole «garantendo almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso le cave gia' autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili in un'ottica di riuso e di economia circolare, mirando ad attenuare gli impatti ambientali e le esternalita' del settore delle costruzioni in conformita' con gli indirizzi europei.». 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il piano di cui al comma 2 garantisce almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con i seguenti materiali, purche' idonei per qualita' e caratteristiche tecniche ai fini dell'opera pubblica: a) sfridi dell'attivita' estrattiva individuati in piani di gestione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), o materiali provenienti da cave dei tre comparti estrattivi individuati nel PRAE; b) materiali provenienti da attivita' di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 152/2006, autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 216 del decreto medesimo; c) materiali disponibili presso le cave di inerti gia' autorizzate. 2-ter. Nel caso in cui siano previsti nei piani regionali interventi di manutenzione idraulica con estrazione e asportazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), in aggiunta a quanto previsto ai commi 2 e 2 bis, il piano garantisce l'ulteriore utilizzo di tale materiale, fino al completamento del fabbisogno di piano, purche' idoneo secondo i requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti.». 4. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 dopo le parole «nel rispetto della percentuale» sono inserite le seguenti «e della tipologia» e dopo le parole «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti «, 2-bis e 2-ter». 5. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 e' sostituito dal seguente: «4. In sede di conferenza di servizi, per l'approvazione del piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi si valutano sotto un profilo di ragionevolezza e di adeguatezza le diverse disponibilita' dei materiali di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter e delle cave di prestito di cui al comma 3, tenendo conto dei necessari requisiti tecnici ed avendo cura di ridurre gli impatti ambientali, valutando contestualmente gli ulteriori interessi pubblici coinvolti nelle diverse scelte possibili, favorendo l'uso razionale delle risorse ed il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), g), j).». 6. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per perseguire le finalita' di cui al comma 1, viene istituito un sistema che raccoglie i dati quantitativi e le localizzazioni dei materiali di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, derivanti dalla Banca dati delle attivita' estrattive di cui all'articolo 9, dal modello unico di dichiarazione ambientale previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale) e dalle banche dati delle autorita' competenti per i piani di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 3, si definisce tale sistema quale sezione della banca dati delle attivita' estrattive.».