Art. 56 Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/2016 1. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 23/2016 e' aggiunta la seguente: «d-bis) in caso di attivita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, per cantieri di grandi dimensioni soggetti a comunicazione: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Citta' metropolitana di Torino o alla provincia, 15 per cento alla Regione.».