Art. 58 Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 23/2016 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 23/2016 e' inserito il seguente: «1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di esercizio di attivita' di scavo e commercializzazione di materiali estratti per interventi di cui all'articolo 1, commi 7-bis e 8-bis, se tale attivita' viene esercitata senza aver trasmesso la SCIA o la comunicazione ivi prescritta o per quantitativi superiori alla soglia dimensionale indicata dall'articolo 1, comma 7-bis.». 2. Al termine del comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 23/2016 e' aggiunto il seguente periodo: «Per le sanzioni di cui al comma 1-bis l'autorita' competente e' la provincia o la Citta' metropolitana di Torino.».