Art. 54 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Salvo quanto previsto agli articoli 5, 8  e  48,  all'attuazione
della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 
  2. La Ripartizione provinciale Finanze e' autorizzata ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.