Art. 54
Disposizioni finanziarie
1. Salvo quanto previsto agli articoli 5, 8 e 48, all'attuazione
della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
2. La Ripartizione provinciale Finanze e' autorizzata ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.