Art. 40. Contratti di sponsorizzazione 1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati. 2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalita' statutarie, per le attivita' svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita' nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. 3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalita' ed attivita' siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.