Art. 40.
                    Contratti di sponsorizzazione
    1.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  concludere  accordi di
sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
    2.  E'  accordata  la  preferenza  a  soggetti che, per finalita'
statutarie,  per  le  attivita'  svolte, ovvero per altre circostanze
abbiano  in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita'
nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
    3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con
soggetti  le  cui finalita' ed attivita' siano in contrasto, anche di
fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.