Art. 22.
       Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi
    1.   Chiunque   vi   abbia   diretto   interesse  puo'  segnalare
inadempienze,   disfunzioni,   irregolarita',  carenze,  omissioni  e
ritardi  nell'applicazione delle disposizioni della presente legge al
Difensore  civico  regionale,  che  puo'  richiedere  informazioni  e
notizie all'amministrazione competente al fine di accertare eventuali
abusi, carenze o ritardi.
    2. In caso di ritardo o di mancata assunzione da parte dei comuni
dei  provvedimenti  previsti dalla presente legge si procede mediante
nomina  di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 136, del decreto
legislativo   18 agosto   2000,   n.  267  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali).