Art. 23.
                          Norme transitorie
    1. In sede di prima applicazione i comuni provvedono ad approvare
entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
la perimetrazione di cui all'art. 2.
    2. La giunta regionale definisce gli elaborati di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera  b)  entro  tre mesi dalla entrata in vigore della
presente  legge. In attesa della emanazione della deliberazione della
giunta  regionale  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  il  progetto  di
intervento  relativo  a interventi di riqualificazione urbanistica e'
costituito dagli elaborati indicati dall'art. 3 della legge regionale
8 luglio  1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure
urbanistiche  in  attuazione  della  legge  28 febbraio  1985 n. 47 e
disciplina degli strumenti urbanistici attuativi).
    3.  I  comuni  stabiliscono,  ai  sensi  dell'art. 13 della legge
regionale  25/1995,  la  percentuale  di  riduzione del contributo di
concessione  edilizia  applicabile  per gli interventi previsti negli
ambiti  di  degrado  entro  due  mesi  dalla  entrata in vigore della
presente legge.
    4.  Fino  all'assunzione  della determinazione comunale di cui al
comma  3  trova  applicazione  la  percentuale  massima  di riduzione
prevista nell'art. 6, comma 1.