Art. 23. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione i comuni provvedono ad approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la perimetrazione di cui all'art. 2. 2. La giunta regionale definisce gli elaborati di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. In attesa della emanazione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, il progetto di intervento relativo a interventi di riqualificazione urbanistica e' costituito dagli elaborati indicati dall'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi). 3. I comuni stabiliscono, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25/1995, la percentuale di riduzione del contributo di concessione edilizia applicabile per gli interventi previsti negli ambiti di degrado entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 4. Fino all'assunzione della determinazione comunale di cui al comma 3 trova applicazione la percentuale massima di riduzione prevista nell'art. 6, comma 1.