Art. 24.
                Sostituzione di disposizioni statali
    1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 4 e 5 sostituiscono le
disposizioni  contenute  nell'art.  1,  commi  da  6 a 13 della legge
21 dicembre   2001,   n.  443  (delega  al  Governo,  in  materia  di
infrastrutture   ed   insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri
interventi per il rilancio delle attivita' produttive) e nell'art. 4,
commi  da  7  a 15 dei decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398 convertito
dalla  legge  4 dicembre  1993  n.  493  (conversione  in  legge, con
modificazioni   del  decreto-legge  5 ottobre  1993  n.  398  recante
disposizioni   per  l'accelerazione  degli  investimenti  a  sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia) e successive modifiche.