Art. 60.
                              Strumenti
    L'amministrazione   regionale   esercita   le   proprie  funzioni
istituzionali,   finalizzate   alla  cura  concreta  degli  interessi
pubblici,  utilizzando strumenti del diritto pubblico o privato sulla
base di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti.
    2.  Con  gli articoli della presente sezione vengono stabilite le
tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi
di governo e di direzione politica, nonche' dai dirigenti regionali.
    3.  Gli  atti  di  cui  al  comma  2,  individuati dalla presente
sezione, sono redatti su appositi schemi di cui all'allegato F).