Art. 60. Strumenti L'amministrazione regionale esercita le proprie funzioni istituzionali, finalizzate alla cura concreta degli interessi pubblici, utilizzando strumenti del diritto pubblico o privato sulla base di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti. 2. Con gli articoli della presente sezione vengono stabilite le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di governo e di direzione politica, nonche' dai dirigenti regionali. 3. Gli atti di cui al comma 2, individuati dalla presente sezione, sono redatti su appositi schemi di cui all'allegato F).