Art. 61.
                 Struttura dell'atto amministrativo
    1.  Sotto  il  profilo  della  legittimita'  formale ciascun atto
amministrativo deve contenere i seguenti requisiti:
      a) intestazione,  cioe'  l'indicazione dell'organo di governo o
del   dirigente  della  struttura  organizzativa  da  cui  l'atto  e'
adottato;
      b) preambolo,  in  cui  sono  indicate  le  norme  di legge o i
regolamenti in base ai quali l'atto e' adottato nonche' i riferimenti
agli atti preparatori;
      c) motivazione,  cioe' l'indicazione dei presupposti di fatto e
delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto;
      d) dispositivo, cioe' la parte precettiva dell'atto;
      e) luogo;
      f) data;
      g) sottoscrizione.