Art. 61. Struttura dell'atto amministrativo 1. Sotto il profilo della legittimita' formale ciascun atto amministrativo deve contenere i seguenti requisiti: a) intestazione, cioe' l'indicazione dell'organo di governo o del dirigente della struttura organizzativa da cui l'atto e' adottato; b) preambolo, in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto e' adottato nonche' i riferimenti agli atti preparatori; c) motivazione, cioe' l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto; d) dispositivo, cioe' la parte precettiva dell'atto; e) luogo; f) data; g) sottoscrizione.