Art. 62. Atti degli organi preposti all'indirizzo politico-amministrativo 1. Il presidente della Regione e la giunta esercitano l'attivita' di indirizzo politico amministrativo mediante l'adozione di atti di alta amministrazione soggetti al regime giuridico degli atti amministrativi, di cui recano i caratteri formali e sostanziali. 2. Gli atti di alta amministrazione di competenza dei presidente della giunta sono adottati con: decreti, ordinanze e direttive. 3. La giunta regionale adotta gli atti di propria competenza mediante deliberazione. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali di propria competenza, ad eccezione di quelli riferiti al capo dell'ufficio di gabinetto dei presidente, al segretario generale, ai direttori di dipartimento e di direzione regionale, e per l'autorizzazione alla firma dei contratti integrativi aziendali, la giunta adotta gli atti di organizzazione di cui all'Art. 68.