Art. 62.
  Atti degli organi preposti all'indirizzo politico-amministrativo
    1. Il presidente della Regione e la giunta esercitano l'attivita'
di  indirizzo  politico amministrativo mediante l'adozione di atti di
alta   amministrazione   soggetti  al  regime  giuridico  degli  atti
amministrativi, di cui recano i caratteri formali e sostanziali.
    2.  Gli atti di alta amministrazione di competenza dei presidente
della giunta sono adottati con: decreti, ordinanze e direttive.
    3.  La  giunta  regionale  adotta  gli atti di propria competenza
mediante   deliberazione.   Per   il   conferimento  degli  incarichi
dirigenziali  di  propria competenza, ad eccezione di quelli riferiti
al  capo  dell'ufficio  di  gabinetto  dei  presidente, al segretario
generale,  ai  direttori  di dipartimento e di direzione regionale, e
per  l'autorizzazione alla firma dei contratti integrativi aziendali,
la giunta adotta gli atti di organizzazione di cui all'Art. 68.