Art. 63. Decreti e ordinanze del presidente 1. Il presidente della giunta adotta i decreti: a) nell'esercizio di una potesta' attribuitagli da leggi e regolamenti; b) per l'esecuzione di precedenti deliberazioni della giunta; c) per l'esercizio dei poteri conferitigli dalla Costituzione; d) per gli atti relativi a funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; e) per il conferimento di specifici incarichi previsti da leggi e regolamenti regionali. 2. I decreti, redatti su carta dei presidente in due originali e secondo lo schema A) dell'allegato F), oltre ai requisiti di cui all'Art. 61, devono: a) contenere l'indicazione di un oggetto chiaro e sintetico; b) essere corredati di tutti i documenti richiamati, sia in premessa sia nella parte dispositiva; c) essere siglati in ogni singola pagina e firmati per esteso in calce dal direttore regionale o del dipartimento; d) contenere l'espressa indicazione della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio; e) contenere l'indicazione dell'autorita' cui e' possibile ricorrere; f) essere inviati, con lettera di trasmissione, alla struttura preposta della direzione regionale della presidenza, per la firma del presidente, la registrazione e la numerazione. 3. Un originale del decreto, registrato e numerato, e' restituito, unitamente ai documenti non dichiarati parte integrante e sostanziale, alla struttura proponente che provvedera' alle dovute notificazioni, comunicazioni e pubblicazioni richieste. 4. Il presidente della giunta emette le ordinanze per far fronte a situazioni di necessita' e di urgenza sulla base di disposizioni di legge e regolamenti, provvedendo nell'interesse pubblico nelle materie di propria competenza. 5. Tutte le ordinanze, redatte secondo lo schema B) dell'allegato F), devono necessariamente indicare: a) la legge in base alle quali e' attribuito il potere di ordinanza; b) il limite temporale della loro efficacia; c) il termine perentorio entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo o osservato il divieto prescritto; d) i mezzi idonei di pubblicita' nei i casi in cui siano destinate a piu' soggetti. 6. Per l'adozione delle ordinanze si osservano le disposizioni del comma 2.