Art. 63.
                 Decreti e ordinanze del presidente
    1. Il presidente della giunta adotta i decreti:
      a) nell'esercizio  di  una  potesta'  attribuitagli  da leggi e
regolamenti;
      b) per l'esecuzione di precedenti deliberazioni della giunta;
      c) per l'esercizio dei poteri conferitigli dalla Costituzione;
      d) per  gli  atti  relativi  a funzioni amministrative delegate
dallo  Stato  alla  Regione conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica;
      e) per il conferimento di specifici incarichi previsti da leggi
e regolamenti regionali.
    2.  I decreti, redatti su carta dei presidente in due originali e
secondo  lo  schema  A)  dell'allegato  F), oltre ai requisiti di cui
all'Art. 61, devono:
      a) contenere l'indicazione di un oggetto chiaro e sintetico;
      b) essere  corredati  di  tutti  i documenti richiamati, sia in
premessa sia nella parte dispositiva;
      c) essere  siglati  in ogni singola pagina e firmati per esteso
in calce dal direttore regionale o del dipartimento;
      d) contenere  l'espressa  indicazione  della  pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Lazio;
        e) contenere  l'indicazione  dell'autorita'  cui e' possibile
ricorrere;
      f) essere  inviati, con lettera di trasmissione, alla struttura
preposta della direzione regionale della presidenza, per la firma del
presidente, la registrazione e la numerazione.
    3.   Un   originale   del  decreto,  registrato  e  numerato,  e'
restituito, unitamente ai documenti non dichiarati parte integrante e
sostanziale,  alla  struttura  proponente che provvedera' alle dovute
notificazioni, comunicazioni e pubblicazioni richieste.
    4.  Il presidente della giunta emette le ordinanze per far fronte
a situazioni di necessita' e di urgenza sulla base di disposizioni di
legge   e  regolamenti,  provvedendo  nell'interesse  pubblico  nelle
materie di propria competenza.
    5. Tutte le ordinanze, redatte secondo lo schema B) dell'allegato
F), devono necessariamente indicare:
      a) la  legge  in  base  alle  quali  e' attribuito il potere di
ordinanza;
      b) il limite temporale della loro efficacia;
      c) il termine perentorio entro il quale deve essere soddisfatto
l'obbligo o osservato il divieto prescritto;
      d) i  mezzi  idonei  di  pubblicita'  nei  i  casi in cui siano
destinate a piu' soggetti.
    6.  Per  l'adozione  delle ordinanze si osservano le disposizioni
del comma 2.