Art. 65.
                   Delibere della giunta regionale
    1. La giunta adotta le deliberazioni:
      a) per   lo   svolgimento   dell'attivita'  di  iniziativa,  di
promozione  e  di  verifica  per  il  perseguimento  degli  obiettivi
individuati dalle leggi regionali e dagli strumenti di programmazione
economico-sociale   e  di  pianificazione  territoriale,  generali  e
settoriali,   nonche'   dagli  altri  atti  approvati  dal  consiglio
regionale;
      b) per   l'adozione   di   proposte   di   atti  da  sottoporre
all'approvazione del consiglio, nonche' per la decisione in ordine ad
atti di alta amministrazione con rilevanza esterna;
      c) per  l'approvazione dei regolamenti e per l'adozione di ogni
altro  provvedimento  espressamente  riservatole  dalla  legislazione
regionale.
    2.  Lo  schema  di  deliberazione,  redatto  secondo lo schema D)
dell'allegato  F),  e'  proposto  dal direttore di dipartimento o dal
direttore  regionale  secondo le rispettive competenze, che ne assume
la  responsabilita' complessiva di legittimita' e di conformita' agli
indirizzi  e direttive ricevute dagli organi politici, e sottoscritta
dal   dirigente   competente   per   materia,  dall'estensore  e  dai
responsabile del procedimento.
    3.  Il  direttore proponente trasmette lo schema di deliberazione
all'assessore  competente  per  materia  che  lo  sottoscrive, previa
verifica della rispondenza agli indirizzi e direttive impartite.
    4.  Nel  caso  di deliberazioni interdipartimentali, lo schema e'
proposto  dal  direttore e dall'assessore che prevalgono per materia.
Gli altri direttori di dipartimento e gli altri assessori interessati
firmano  il  provvedimento  di  concerto.  Nel  caso di deliberazioni
riguardanti   piu'   direzioni  regionali  appartenenti  allo  stesso
dipartimento lo schema e' proposto dal direttore del dipartimento.
    5.  Lo  schema  di  deliberazione e' restituito dall'assessore al
direttore  proponente  il  quale  lo  trasmette  al  segretario della
giunta, per l'inserimento all'ordine del giorno della giunta stessa.
    6. Dopo l'approvazione della giunta, la deliberazione, a cura del
segretario  della  giunta,  viene numerata progressivamente e inviata
alla  struttura apposita per l'archiviazione, trasmettendone copia al
direttore  proponente  il  quale provvede a disporre, se prevista, la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
    7.  Le  deliberazioni  con  cui  vengono approvate le proposte di
legge  regionale  devono essere corredate dal «parere di fattibilita»
del  direttore  di  dipartimento  competente per materia, nonche' dei
parere  sulla  legittimita'  costituzionale,  sulla  compatibilita' e
sulle  coerenze con il quadro normativo vigente, anche comunitario, e
sulla  coerenza  con le regole tecniche redazionali, rilasciato dalla
«Struttura  di  consulenza  giuridico-legislativa»,  del segretariato
generale   a   seguito  dell'analisi  tecnico-normativa  (ATN)  della
proposta  stessa.  Le  deliberazioni  sono  trasmesse,  dopo  la loro
approvazione, ai consiglio regionale per il successivo iter.
    8.   Per   l'adozione   delle   deliberazioni   si  osservano  le
disposizioni dell'Art. 63, comma 2, lettere a), b) e d).