Art. 65. Delibere della giunta regionale 1. La giunta adotta le deliberazioni: a) per lo svolgimento dell'attivita' di iniziativa, di promozione e di verifica per il perseguimento degli obiettivi individuati dalle leggi regionali e dagli strumenti di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale, generali e settoriali, nonche' dagli altri atti approvati dal consiglio regionale; b) per l'adozione di proposte di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio, nonche' per la decisione in ordine ad atti di alta amministrazione con rilevanza esterna; c) per l'approvazione dei regolamenti e per l'adozione di ogni altro provvedimento espressamente riservatole dalla legislazione regionale. 2. Lo schema di deliberazione, redatto secondo lo schema D) dell'allegato F), e' proposto dal direttore di dipartimento o dal direttore regionale secondo le rispettive competenze, che ne assume la responsabilita' complessiva di legittimita' e di conformita' agli indirizzi e direttive ricevute dagli organi politici, e sottoscritta dal dirigente competente per materia, dall'estensore e dai responsabile del procedimento. 3. Il direttore proponente trasmette lo schema di deliberazione all'assessore competente per materia che lo sottoscrive, previa verifica della rispondenza agli indirizzi e direttive impartite. 4. Nel caso di deliberazioni interdipartimentali, lo schema e' proposto dal direttore e dall'assessore che prevalgono per materia. Gli altri direttori di dipartimento e gli altri assessori interessati firmano il provvedimento di concerto. Nel caso di deliberazioni riguardanti piu' direzioni regionali appartenenti allo stesso dipartimento lo schema e' proposto dal direttore del dipartimento. 5. Lo schema di deliberazione e' restituito dall'assessore al direttore proponente il quale lo trasmette al segretario della giunta, per l'inserimento all'ordine del giorno della giunta stessa. 6. Dopo l'approvazione della giunta, la deliberazione, a cura del segretario della giunta, viene numerata progressivamente e inviata alla struttura apposita per l'archiviazione, trasmettendone copia al direttore proponente il quale provvede a disporre, se prevista, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 7. Le deliberazioni con cui vengono approvate le proposte di legge regionale devono essere corredate dal «parere di fattibilita» del direttore di dipartimento competente per materia, nonche' dei parere sulla legittimita' costituzionale, sulla compatibilita' e sulle coerenze con il quadro normativo vigente, anche comunitario, e sulla coerenza con le regole tecniche redazionali, rilasciato dalla «Struttura di consulenza giuridico-legislativa», del segretariato generale a seguito dell'analisi tecnico-normativa (ATN) della proposta stessa. Le deliberazioni sono trasmesse, dopo la loro approvazione, ai consiglio regionale per il successivo iter. 8. Per l'adozione delle deliberazioni si osservano le disposizioni dell'Art. 63, comma 2, lettere a), b) e d).