Art. 66. Atti dirigenziali di gestione 1. I dirigenti esercitano l'attivita' di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante l'adozione di atti e provvedimenti che assumono la denominazione giuridica di determinazione. 2. Per le nomine, le designazioni, il conferimento di delega ad altri dirigenti, le decisioni sui ricorsi e sui conflitti di competenza, nonche' in tutti gli altri casi espressamente previsti da leggi e regolamenti, i direttori di dipartimento e i direttori regionali adottano i relativi provvedimenti amministrativi mediante atti, che assumono la forma dei decreto, redatti, rispettivamente, secondo gli schemi E) ed F) dell'allegato F). 3. Per il conferimento degli incarichi, dirigenziali e non, i direttori di dipartimento adottano gli atti di organizzazione di cui all'Art. 68.