Art. 66.
                    Atti dirigenziali di gestione
    1.  I  dirigenti  esercitano l'attivita' di gestione finanziaria,
tecnica  ed  amministrativa  dell'ente  mediante l'adozione di atti e
provvedimenti    che   assumono   la   denominazione   giuridica   di
determinazione.
    2.  Per  le nomine, le designazioni, il conferimento di delega ad
altri  dirigenti,  le  decisioni  sui  ricorsi  e  sui  conflitti  di
competenza, nonche' in tutti gli altri casi espressamente previsti da
leggi  e  regolamenti,  i  direttori  di  dipartimento  e i direttori
regionali  adottano  i relativi provvedimenti amministrativi mediante
atti,  che  assumono  la forma dei decreto, redatti, rispettivamente,
secondo gli schemi E) ed F) dell'allegato F).
    3.  Per  il  conferimento  degli incarichi, dirigenziali e non, i
direttori  di dipartimento adottano gli atti di organizzazione di cui
all'Art. 68.