Art. 67.
                     Determinazioni dirigenziali
    1.  Le  determinazioni dirigenziali, redatte secondo lo schema G)
dell'allegato  F),  sono  adottate  dal  dirigente  responsabile  del
provvedimento  finale, secondo le specifiche competenze attribuite, e
sottoscritte dal dirigente della struttura proponente, dall'estensore
e dal responsabile del procedimento.
    2.  Dopo  la sottoscrizione, la determinazione viene inviata alla
struttura  dipartimentale  «Affari  generali»  per la registrazione e
numerazione  progressiva, seguita dalla sigla d'identificazione della
struttura competente, previa verifica della copertura finanziaria per
le sole determinazioni che comportano impegno di spesa.
    3.  La numerazione delle determinazioni dirigenziali e' unica per
ogni dipartimento.
    4 Se in tale sede vengono riscontrate irregolarita' d'imputazione
o  di  capienza  della  spesa  la  determinazione  viene  rinviata al
dirigente competente con le relative osservazioni.
    5.   Quando   il  provvedimento  da  adottare  interessa  diverse
strutture,  la  determinazione  e' assunta di concerto dai rispettivi
dirigenti.
    6. Qualora il provvedimento di cui al comma 5 comporti impegno di
spesa,  la  funzione  di  registrazione e numerazione sono effettuate
presso  il  dipartimento  a  cui  e'  attribuita  la  titolarita' del
relativo capitolo di spesa. Se la determinazione non comporta impegno
di  spesa  la  registrazione  e numerazione sono effettuate presso il
dipartimento competente per la materia prevalente.
    7.  Dopo  la  registrazione,  a cura dello stesso ufficio «Affari
generali» la determinazione viene trasmessa alla struttura competente
in  materia  di bilancio per le relative verifiche contabili e per la
registrazione dell'impegno di spesa.
    8.  La  predetta struttura registra l'impegno entro trenta giorni
dalla  data  di  ricevimento  e rinvia la determinazione al dirigente
proponente   il   quale   provvede   a   disporre,  se  prevista,  la
pubblicazione dell'atto nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
    9.  La  determinazione  acquista efficacia trascorsi dieci giorni
dalla  data di registrazione dell'impegno di spesa. La determinazione
non  comportante  impegno  di  spesa  diventa  efficace dalla data di
registrazione di cui al comma 2.
    10.  In  caso di insussistenza dei requisiti per la registrazione
dell'impegno,  la  determinazione  viene rimessa, entro il termine di
cui  al  comma  8  al  dirigente  proponente  con l'indicazione delle
osservazioni dei motivi di non registrazione.
    11.   Qualora,   invece,  l'impegno  di  spesa  viene  assunto  e
registrato,  ma  accompagnato da osservazioni sulla regolarita' della
spesa,  la  determinazione viene trasmessa dalla struttura competente
per  il bilancio al dirigente proponente, entro tre giorni dalla data
di registrazione dell'impegno di spesa.
    12. In tali casi il dirigente puo':
      a) far  trascorrere  i cinque giorni dalla registrazione dopo i
quali  la  determinazione acquista comunque efficacia, confermando in
questo modo la determinazione stessa cosi' come e' stata adottata;
      b) accertare  le  osservazioni  sulla  regolarita'  della spesa
coinvolgendo  l'apposito ufficio di cui all' Art. 70 per una verifica
sulla  correttezza  dell'azione  amministrativa  e,  di  conseguenza,
disporre il seguito da dare alla determinazione informandone tutte le
strutture coinvolte, prima che la stessa acquisti efficacia.