Art. 67. Determinazioni dirigenziali 1. Le determinazioni dirigenziali, redatte secondo lo schema G) dell'allegato F), sono adottate dal dirigente responsabile del provvedimento finale, secondo le specifiche competenze attribuite, e sottoscritte dal dirigente della struttura proponente, dall'estensore e dal responsabile del procedimento. 2. Dopo la sottoscrizione, la determinazione viene inviata alla struttura dipartimentale «Affari generali» per la registrazione e numerazione progressiva, seguita dalla sigla d'identificazione della struttura competente, previa verifica della copertura finanziaria per le sole determinazioni che comportano impegno di spesa. 3. La numerazione delle determinazioni dirigenziali e' unica per ogni dipartimento. 4 Se in tale sede vengono riscontrate irregolarita' d'imputazione o di capienza della spesa la determinazione viene rinviata al dirigente competente con le relative osservazioni. 5. Quando il provvedimento da adottare interessa diverse strutture, la determinazione e' assunta di concerto dai rispettivi dirigenti. 6. Qualora il provvedimento di cui al comma 5 comporti impegno di spesa, la funzione di registrazione e numerazione sono effettuate presso il dipartimento a cui e' attribuita la titolarita' del relativo capitolo di spesa. Se la determinazione non comporta impegno di spesa la registrazione e numerazione sono effettuate presso il dipartimento competente per la materia prevalente. 7. Dopo la registrazione, a cura dello stesso ufficio «Affari generali» la determinazione viene trasmessa alla struttura competente in materia di bilancio per le relative verifiche contabili e per la registrazione dell'impegno di spesa. 8. La predetta struttura registra l'impegno entro trenta giorni dalla data di ricevimento e rinvia la determinazione al dirigente proponente il quale provvede a disporre, se prevista, la pubblicazione dell'atto nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 9. La determinazione acquista efficacia trascorsi dieci giorni dalla data di registrazione dell'impegno di spesa. La determinazione non comportante impegno di spesa diventa efficace dalla data di registrazione di cui al comma 2. 10. In caso di insussistenza dei requisiti per la registrazione dell'impegno, la determinazione viene rimessa, entro il termine di cui al comma 8 al dirigente proponente con l'indicazione delle osservazioni dei motivi di non registrazione. 11. Qualora, invece, l'impegno di spesa viene assunto e registrato, ma accompagnato da osservazioni sulla regolarita' della spesa, la determinazione viene trasmessa dalla struttura competente per il bilancio al dirigente proponente, entro tre giorni dalla data di registrazione dell'impegno di spesa. 12. In tali casi il dirigente puo': a) far trascorrere i cinque giorni dalla registrazione dopo i quali la determinazione acquista comunque efficacia, confermando in questo modo la determinazione stessa cosi' come e' stata adottata; b) accertare le osservazioni sulla regolarita' della spesa coinvolgendo l'apposito ufficio di cui all' Art. 70 per una verifica sulla correttezza dell'azione amministrativa e, di conseguenza, disporre il seguito da dare alla determinazione informandone tutte le strutture coinvolte, prima che la stessa acquisti efficacia.