Art. 68.
                       Atti di organizzazione
    1.  Gli atti di organizzazione sono atti unilaterali, ricettizi e
non,   che  la  giunta,  il  segretario  generale  ed  il  dirigente,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono con la capacita' ed
i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'Art. 5, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per la gestione dei
rapporti  di  lavoro  e per l'organizzazione degli uffici. Tali atti,
redatti in forma scritta, secondo lo schema H) dell'allegato F), sono
adottati  nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nel
codice  civile  e nelle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro,
la sua organizzazione e quella degli uffici.
    2. Rientrano in tali atti, tra l'altro:
      a) la   comunicazione   scritta,   per  la  trasmissione  e  la
diffusione di atti, provvedimenti e circolari;
      b) l'ordine  di servizio, per l'assegnazione dei personale alle
strutture;
      c) la  disposizione,  per  il  conferimento  di  incarichi,  la
costituzione  dei  gruppi  di  lavoro, per l'istituzione di posizioni
dirigenziali  individuali  e  per impartire disposizioni in ordine ad
adempimenti da osservare.