Art. 68. Atti di organizzazione 1. Gli atti di organizzazione sono atti unilaterali, ricettizi e non, che la giunta, il segretario generale ed il dirigente, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono con la capacita' ed i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la gestione dei rapporti di lavoro e per l'organizzazione degli uffici. Tali atti, redatti in forma scritta, secondo lo schema H) dell'allegato F), sono adottati nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nel codice civile e nelle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro, la sua organizzazione e quella degli uffici. 2. Rientrano in tali atti, tra l'altro: a) la comunicazione scritta, per la trasmissione e la diffusione di atti, provvedimenti e circolari; b) l'ordine di servizio, per l'assegnazione dei personale alle strutture; c) la disposizione, per il conferimento di incarichi, la costituzione dei gruppi di lavoro, per l'istituzione di posizioni dirigenziali individuali e per impartire disposizioni in ordine ad adempimenti da osservare.