Art. 69.
                Redazione e stesura di atti pubblici
    1. Le leggi, i provvedimenti amministrativi, gli atti pubblici in
genere  e  le  certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
    2.  Il  testo degli atti di cui al comma 1, comunque redatti, non
deve   contenere   lacune,   aggiunte,   abbreviazioni,   correzioni,
alterazioni  o  abrasioni.  Sono  ammesse abbreviazioni, acronimi, ed
espressioni in lingua straniera, di uso comune.
    3.  Qualora  risulti  necessario apportare variazioni al testo si
provvede in modo che la precedente stesura risulti leggibile.