Art. 69. Redazione e stesura di atti pubblici 1. Le leggi, i provvedimenti amministrativi, gli atti pubblici in genere e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo. 2. Il testo degli atti di cui al comma 1, comunque redatti, non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. 3. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo si provvede in modo che la precedente stesura risulti leggibile.