Art. 70.
  Controllo di regolarita' amministrativa e controllo collaborativo
    1.  Tuffi  i  provvedimenti amministrativi divenuti efficaci sono
trasmessi  dal  dirigente  che  li ha adottati o proposti alla giunta
all'ufficio  ispettivo  del  proprio dipartimento il quale provvede a
verificarne  la  regolarita'  sotto  il  profilo della legittimita' e
della correttezza dell'azione amministrativa.
    2.   Entro   dieci  giorni  dal  ricevimento  del  provvedimento,
l'ufficio  ispettivo comunica al dirigente che ha adottato o proposto
l'atto, le eventuali irregolarita' riscontrate, suggerendo altresi' i
rimedi  del  caso,  informandone  contemporaneamente  il direttore di
dipartimento.
    Il  dirigente,  valutate  le  osservazioni,  adotta  o  propone i
provvedimenti conseguenti che ritiene necessari.
    3.   I   dirigenti   proponenti  possono  richiedere  all'ufficio
ispettivo  del proprio dipartimento i pareri e le verifiche di cui al
comma  1  durante  tutta la fase preparatoria dell'atto ai fini di un
controllo collaborativo.