Art. 70. Controllo di regolarita' amministrativa e controllo collaborativo 1. Tuffi i provvedimenti amministrativi divenuti efficaci sono trasmessi dal dirigente che li ha adottati o proposti alla giunta all'ufficio ispettivo del proprio dipartimento il quale provvede a verificarne la regolarita' sotto il profilo della legittimita' e della correttezza dell'azione amministrativa. 2. Entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento, l'ufficio ispettivo comunica al dirigente che ha adottato o proposto l'atto, le eventuali irregolarita' riscontrate, suggerendo altresi' i rimedi del caso, informandone contemporaneamente il direttore di dipartimento. Il dirigente, valutate le osservazioni, adotta o propone i provvedimenti conseguenti che ritiene necessari. 3. I dirigenti proponenti possono richiedere all'ufficio ispettivo del proprio dipartimento i pareri e le verifiche di cui al comma 1 durante tutta la fase preparatoria dell'atto ai fini di un controllo collaborativo.