Art. 71. Conflitti di competenza 1. Ferma restando la possibilita' del ricorso agli organi della giustizia amministrativa, il conflitto di competenza fra organi amministrativi e' risolto in via preventiva e diretta nei seguenti modi: a) il conflitto di competenza fra assessori, e' risolto dal presidente della giunta con proprio decreto; b) il conflitto di competenza fra dirigenti di strutture appartenenti a dipartimenti diversi, e' risolto dalla giunta, con propria deliberazione, previo esame in sede di conferenza di coordinamento; c) il conflitto di competenza fra dirigenti di strutture appartenenti a direzioni regionali diverse, ma sottordinate al medesimo dipartimento, e' risolto dal direttore del dipartimento interessato con proprio decreto; d) il conflitto di competenza fra dirigenti di strutture appartenenti alla medesima direzione regionale, e' risolto dal direttore della direzione regionale interessata, con proprio decreto. 2. Qualora il conflitto di competenza interviene tra strutture della Regione Lazio e gli enti pubblici non economici da essa dipendenti, la decisione e' adottata dalla giunta con propria deliberazione.