Art. 71.
                       Conflitti di competenza
    1.  Ferma  restando la possibilita' del ricorso agli organi della
giustizia  amministrativa,  il  conflitto  di  competenza  fra organi
amministrativi  e'  risolto  in via preventiva e diretta nei seguenti
modi:
      a) il  conflitto  di  competenza  fra assessori, e' risolto dal
presidente della giunta con proprio decreto;
      b) il  conflitto  di  competenza  fra  dirigenti  di  strutture
appartenenti  a  dipartimenti  diversi,  e' risolto dalla giunta, con
propria   deliberazione,  previo  esame  in  sede  di  conferenza  di
coordinamento;
      c) il  conflitto  di  competenza  fra  dirigenti  di  strutture
appartenenti  a  direzioni  regionali  diverse,  ma  sottordinate  al
medesimo  dipartimento,  e'  risolto  dal  direttore del dipartimento
interessato con proprio decreto;
      d) il  conflitto  di  competenza  fra  dirigenti  di  strutture
appartenenti  alla  medesima  direzione  regionale,  e'  risolto  dal
direttore della direzione regionale interessata, con proprio decreto.
    2.  Qualora  il  conflitto di competenza interviene tra strutture
della  Regione  Lazio  e  gli  enti  pubblici  non  economici da essa
dipendenti,  la  decisione  e'  adottata  dalla  giunta  con  propria
deliberazione.