Art. 88.
        Requisiti per l'esercizio della caccia agli ungulati
    1.   Il   comitato   di   gestione   dell'ATC   per  la  gestione
faunistico-venatoria degli ungulati si avvale di:
      a) cacciatori   di   cervidi  e  bovidi,  muniti  di  attestato
conseguito presso la provincia a seguito di superamento di esame;
      b) cacciatori di cinghiali in qualita' di:
        1)  cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di
superamento  dell'esame  di  cui  all'Art.  29,  comma  7 della legge
regionale n. 3/1994;
        2)  cacciatori  iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei
registri  provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in
battuta, anche se provenienti da altre regioni;
        3)  cacciatori, privi dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2),
in  possesso di attestato di frequenza, rilasciato dalle associazioni
venatorie,   per   la   partecipazione   a   corsi  di  formazione  e
specializzazione  relativi alle norme di comportamento e di sicurezza
per la caccia al cinghiale in battuta;
        4)    guardiacaccia   di   aziende   faunistico-venatorie   e
agrituristico-venatorie in possesso del decreto da almeno un anno;
      c) conduttori  di  cani  da  traccia  abilitati dalla provincia
mediante appositi corsi.
    2.  L'attestato di cui al comma 1, lettera b), numero 3) non puo'
essere rilasciato ai cacciatori provenienti da altre regioni.
    3.  Gli  attestati  di cui al comma 1 hanno validita' su tutto il
territorio regionale.
    4.  I  programmi didattici relativi agli esami di cui al comma 1,
lettera  a),  e  ai  corsi di cui al comma 1, lettera b), numero 3) e
lettera  c)  sono  stabiliti dalla provincia, sentito l'INFS e l'Ente
nazionale  cinofilia  italiana  (ENCI) per i corsi di cui al comma 1,
lettera c).