Art. 88. Requisiti per l'esercizio della caccia agli ungulati 1. Il comitato di gestione dell'ATC per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati si avvale di: a) cacciatori di cervidi e bovidi, muniti di attestato conseguito presso la provincia a seguito di superamento di esame; b) cacciatori di cinghiali in qualita' di: 1) cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all'Art. 29, comma 7 della legge regionale n. 3/1994; 2) cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in battuta, anche se provenienti da altre regioni; 3) cacciatori, privi dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), in possesso di attestato di frequenza, rilasciato dalle associazioni venatorie, per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta; 4) guardiacaccia di aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie in possesso del decreto da almeno un anno; c) conduttori di cani da traccia abilitati dalla provincia mediante appositi corsi. 2. L'attestato di cui al comma 1, lettera b), numero 3) non puo' essere rilasciato ai cacciatori provenienti da altre regioni. 3. Gli attestati di cui al comma 1 hanno validita' su tutto il territorio regionale. 4. I programmi didattici relativi agli esami di cui al comma 1, lettera a), e ai corsi di cui al comma 1, lettera b), numero 3) e lettera c) sono stabiliti dalla provincia, sentito l'INFS e l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) per i corsi di cui al comma 1, lettera c).