Art. 90.
                    Controlli sui capi abbattuti
    1.  Oltre  a  quanto  previsto  negli  articoli  91  e  92 per il
controllo  dei capi abbattuti, le province stabiliscono forme, modi e
tempi.
    2.  Per  lo  svolgimento  di particolari programmi di ricerca, su
richiesta  del comitato di gestione dell'ATC, il cacciatore e' tenuto
a  presentare  il  capo  abbattuto  ad  uno  dei  punti di raccolta e
controllo   individuati   dal   comitato  stesso  per  le  necessarie
verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.