Art. 90. Controlli sui capi abbattuti 1. Oltre a quanto previsto negli articoli 91 e 92 per il controllo dei capi abbattuti, le province stabiliscono forme, modi e tempi. 2. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su richiesta del comitato di gestione dell'ATC, il cacciatore e' tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta e controllo individuati dal comitato stesso per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.