Art. 91.
               Caccia di selezione a cervidi e bovidi
    1.  La  caccia  di selezione a cervidi e bovidi e' esercitata dai
cacciatori  abilitati  ai  sensi  dell'Art. 88, comma 1, lettera a) e
iscritti  al  registro  dei  cacciatori  per la caccia di selezione a
cervidi e bovidi, istituito presso ogni provincia.
    2.  La  caccia  di  selezione  e'  esercitata,  secondo  le norme
definite  dalla provincia, esclusivamente in forma individuale, con i
sistemi  della  cerca  e  dell'aspetto,  senza  l'uso  dei cani e con
l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.
    3.  Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto un
numero  di  cacciatori iscritti e abilitati, in proporzione al numero
dei capi prelevabili.
    4. Il comitato di gestione puo' riservare una quota non superiore
al  10  per  cento  di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di
selezione, a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purche'
accompagnati da personale abilitato.
    5.  Per  la  caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente
armi  a  canna  rigata  a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica,  di  calibro  non  inferiore  a  5,6  millimetri, con
bossolo  a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E altresi'
ammesso  l'uso  di  fucili  a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso
esclusivo  della  canna  rigata.  Qualsiasi  arma  utilizzata  per il
prelievo  selettivo  deve  essere  munita  di  ottica o di sistemi di
puntamento elettronico.
    6.  Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve
apporre   un   contrassegno  numerato,  rilasciato  dal  comitato  di
gestione, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
    7.  Il  cacciatore  di cervidi e bovidi entro quindici giorni dal
termine del periodo di caccia deve inviare al comitato di gestione la
scheda  di  abbattimento.  La  scheda,  rilasciata  dal  comitato  di
gestione, deve essere compilata per ciascun capo abbattuto.
    8.  Per  la gestione faunistico-venatoria di popolazioni di cervo
che  interessano  piu'  regioni,  la  Regione  puo'  disciplinare  il
prelievo, d'intesa con le regioni confinanti.