Art. 91. Caccia di selezione a cervidi e bovidi 1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi e' esercitata dai cacciatori abilitati ai sensi dell'Art. 88, comma 1, lettera a) e iscritti al registro dei cacciatori per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, istituito presso ogni provincia. 2. La caccia di selezione e' esercitata, secondo le norme definite dalla provincia, esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. 3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto un numero di cacciatori iscritti e abilitati, in proporzione al numero dei capi prelevabili. 4. Il comitato di gestione puo' riservare una quota non superiore al 10 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purche' accompagnati da personale abilitato. 5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E altresi' ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico. 6. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dal comitato di gestione, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento. 7. Il cacciatore di cervidi e bovidi entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia deve inviare al comitato di gestione la scheda di abbattimento. La scheda, rilasciata dal comitato di gestione, deve essere compilata per ciascun capo abbattuto. 8. Per la gestione faunistico-venatoria di popolazioni di cervo che interessano piu' regioni, la Regione puo' disciplinare il prelievo, d'intesa con le regioni confinanti.