Art. 42.
                        Sfolli e diradamenti
    1.  Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa
comunicazione  di  taglio conforme all'allegato B all'ente competente
per  territorio  con  i procedimenti amministrativi previsti all'Art.
52,  gli  sfolli,  ovvero  gli interventi operati su boschi giovani e
poco  differenziati,  di  eta'  inferiore  a venti anni e comunque di
altezza  inferiore  a  dieci  metri  tesi  ad  eliminare  i  soggetti
danneggiati, malformati, deperienti e sovrannumerari mantenendo quasi
il  contatto  fra le chiome delle piante rilasciate e che interessino
comunque non oltre il cinquanta per cento delle piante presenti.
    2.  Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa
comunicazione  di  taglio conforme all'allegato B all'ente competente
per  territorio  con  i procedimenti amministrativi previsti all'Art.
52,  i diradamenti,  ovvero i tagli intercalari di parte delle piante
di  una  fustaia di eta' superiore a venti anni e comunque di altezza
superiore  a  dieci  metri,  con lo scopo principale di aumentarne la
stabilita' e l'efficienza funzionale selezionando le piante migliori,
senza  che  si  verifichino  interruzioni  permanenti della copertura
arborea secondo i seguenti limiti:
      a) nei  boschi  di  eta'  inferiore  a cinquanta anni le chiome
delle  piante  che rimangono in piedi non possono essere distanti fra
loro  piu'  di  un  metro e mezzo, ad eccezione di eventuali aperture
della copertura ammissibili nel numero massimo di cinque per ettaro e
delle  dimensioni,  misurate  al limite della proiezione delle chiome
delle piante rilasciate, non superiore a duecento metri quadrati;
      b) nei  boschi  di  eta'  superiore a cinquanta anni, le chiome
delle  piante  che rimangono in piedi non possono essere distanti fra
loro  piu'  di  tre  metri,  ad eccezione di eventuali aperture della
copertura,  quando  non  gia'  esistenti,  o  allargamento  di quelle
preesistenti,  ammissibili  nel numero massimo di cinque per ettaro e
delle  dimensioni,  misurate  al limite della proiezione delle chiome
delle piante rilasciate non superiore a quattrocento metri quadrati.
    3.  Gli  interventi  di cui alla lettere a) e b) del comma 2 sono
consentiti  anche per la trasformazione da fustaia coetanea a fustaia
disetanea.
    4.  Per  la violazione alle prescrizioni di cui al commi 1 e 2 si
applica  la  sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 9,
lettera a), della legge regionale n. 28/2001.
    5.  Per i mancati adempimenti previsti ai commi 1 e 2, gli organi
di  vigilanza  intimano  la  sospensine  dei  lavori fino ad avvenuta
presentazione  della comunicazione di taglio e relativa decorrenzadei
termini per come indicato all'Art. 52.
    6.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi,  si applicano le sanzioni
amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n.
28/2001.