Art. 43. Trattamento a tagli successivi 1. Le fustaie coetaneiformi sono trattate a tagli successivi uniformi o a gruppi; 2. Il trattamento a tagli successivi favorisce l'insediamento della rinnovazione naturale nei boschi esistenti, aventi eta' superiore al turno minimo di cui all'Art. 45, mediante due o piu' interventi, di cui il primo e' il taglio di sementazione, eventualmente preceduto da un taglio di preparazione, e l'ultimo e' il taglio di sgombero. Gli eventuali tagli effettuati fra i due estremi indicati sono i tagli secondari. 3. Il taglio di preparazione puo' essere eseguito su qualsiasi superficie di intervento, previo comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52, non prima di dieci anni precedenti l'eta' del turno minimo di cui all'Art. 45 e consiste in un intervento di diradamento all'Art. 42, comma 2, ma avente intensita' maggiore ed effettuato soprattutto di consentire l'ampiamento della chioma della pianta destinate a produrre seme. Con tale intervento non puo' essere asportato piu' del quindici per cento della massa in piedi presente al momento del taglio. 4. Il taglio di sementazione e' un intervento di diradamento del bosco, avente carattere selettivo e di intensita' tale da assicurare un'apertura adeguata della copertura arborea forestale al fine di consentire l'insediamento della rinnovazione naturale. L'intesita' del taglio di sementazione non puo' superare i seguenti limiti: a) per i boschi a prevalenza di cerro e roverella e per le piante mediterranee il trenta per cento della massa in piedi presente, se e' gia' stato eseguito il taglio di preparazione, ed il quaranta per cento della massa in piedi presente, se non e' stato eseguito il taglio di preparazione; b) per tutti gli altri boschi il venticinque per cento della massa in piedi presente, se gia' e' stato eseguito il taglio di preparazione, e il trenta per cento della messa in piedi presente, se non e' stato eseguito il taglio di preparazione. 5. Il taglio di sementazione per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per il territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 6. I tagli secondari sono interventi di diradamento che possono essere eseguiti, su qualsiasi superficie di intervento previa comunicazione di taglio conferma all'allegato B, all'ente competente per il territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52, e sono finalizzati a favorire lo sviluppo del novellame e l'ulteriore insediamento dello stesso. La serie di questi tagli non puo' avere inizio prima che siano trascorsi cinque anni dall'esecuzione del taglio di sementazione e l'intervallo di tempo intercorrente tra gli stessi non puo' essere inferiore ad anni tre. Nel complesso la serie dei tagli secondari non puo' asportare piu' del quaranta per cento della massa presente a seguito del taglio di sementazione. 7. Il taglio di sgombero e' l'intervento con il quale viene asportata tutta la massa residua del ciclo precedente. Queste non puo' essere effettutato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media pari a un metro e non oltre il raggiungimento, da parte del novellame, di un'altezza media pari a due metri. In assenza di rinnovazione, trascorsi almeno dieci anni, l'ente competente per territorio puo' consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale nel rispetto delle finalita' del presente regolamento. 8. Il taglio di sgombero per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 9. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001. 10. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 6, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 11. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.