Art. 43.
                   Trattamento a tagli successivi
    1.  Le  fustaie  coetaneiformi  sono  trattate a tagli successivi
uniformi o a gruppi;
    2.  Il  trattamento  a  tagli successivi favorisce l'insediamento
della   rinnovazione  naturale  nei  boschi  esistenti,  aventi  eta'
superiore  al  turno  minimo  di cui all'Art. 45, mediante due o piu'
interventi,   di   cui   il  primo  e'  il  taglio  di  sementazione,
eventualmente  preceduto  da un taglio di preparazione, e l'ultimo e'
il  taglio  di  sgombero.  Gli  eventuali  tagli effettuati fra i due
estremi indicati sono i tagli secondari.
    3.  Il  taglio  di preparazione puo' essere eseguito su qualsiasi
superficie  di  intervento,  previo  comunicazione di taglio conforme
all'allegato  B all'ente competente per territorio con i procedimenti
amministrativi   previsti  all'Art.  52,  non  prima  di  dieci  anni
precedenti  l'eta'  del turno minimo di cui all'Art. 45 e consiste in
un  intervento  di  diradamento  all'Art.  42,  comma  2,  ma  avente
intensita'   maggiore   ed   effettuato   soprattutto  di  consentire
l'ampiamento della chioma della pianta destinate a produrre seme. Con
tale intervento non puo' essere asportato piu' del quindici per cento
della massa in piedi presente al momento del taglio.
    4.  Il taglio di sementazione e' un intervento di diradamento del
bosco,  avente carattere selettivo e di intensita' tale da assicurare
un'apertura  adeguata  della  copertura  arborea forestale al fine di
consentire  l'insediamento  della  rinnovazione naturale. L'intesita'
del taglio di sementazione non puo' superare i seguenti limiti:
      a) per  i  boschi  a  prevalenza  di cerro e roverella e per le
piante  mediterranee  il  trenta  per  cento  della  massa  in  piedi
presente,  se e' gia' stato eseguito il taglio di preparazione, ed il
quaranta  per  cento  della  massa in piedi presente, se non e' stato
eseguito il taglio di preparazione;
      b) per  tutti  gli  altri boschi il venticinque per cento della
massa  in  piedi  presente,  se  gia'  e' stato eseguito il taglio di
preparazione, e il trenta per cento della messa in piedi presente, se
non e' stato eseguito il taglio di preparazione.
    5.   Il  taglio  di  sementazione  per  qualsiasi  superficie  di
intervento,  deve  essere  realizzato  sulla  base  di un progetto di
taglio,  redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione
in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente
competente  per  il  territorio,  con  i  procedimenti amministrativi
previsti all'Art. 52.
    6.  I  tagli secondari sono interventi di diradamento che possono
essere   eseguiti,  su  qualsiasi  superficie  di  intervento  previa
comunicazione  di taglio conferma all'allegato B, all'ente competente
per il territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art.
52,  e  sono  finalizzati  a  favorire  lo  sviluppo  del novellame e
l'ulteriore  insediamento  dello stesso. La serie di questi tagli non
puo'   avere   inizio   prima   che   siano   trascorsi  cinque  anni
dall'esecuzione  del  taglio  di sementazione e l'intervallo di tempo
intercorrente  tra  gli stessi non puo' essere inferiore ad anni tre.
Nel  complesso  la  serie dei tagli secondari non puo' asportare piu'
del  quaranta  per cento della massa presente a seguito del taglio di
sementazione.
    7.  Il  taglio  di  sgombero  e'  l'intervento con il quale viene
asportata  tutta  la  massa  residua del ciclo precedente. Queste non
puo'  essere  effettutato  prima  che  il  novellame  abbia raggiunto
un'altezza  media  pari  a un metro e non oltre il raggiungimento, da
parte del novellame, di un'altezza media pari a due metri. In assenza
di  rinnovazione,  trascorsi almeno dieci anni, l'ente competente per
territorio  puo'  consentire  il  taglio  di  sgombero con successiva
rinnovazione  artificiale  nel  rispetto delle finalita' del presente
regolamento.
    8.  Il taglio di sgombero per qualsiasi superficie di intervento,
deve  essere  realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto
da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a
quanto  indicato  all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per
territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52.
    9. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti
si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, commi 3 e
9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.
    10. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 6, gli organi
di  vigilanza  intimano  la  sospensione  dei lavori fino ad avvenuta
presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei
termini per come indicato all'Art. 52.
    11.  Nel  caso  che a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative  di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n.
28/2001.