Art. 23. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 50.000,00 in termini di competenza dalla UPB 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002; b) iscrizione di euro 50.000,00 in termini di competenza all'UPB 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003; c) utilizzo dello stanziamento iscritto all'UPB 15.102 «Interventi per lo sviluppo del commercio». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.