Art. 23.
                          Norma finanziaria
    1. Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante:
      a) utilizzo   ai  sensi  dell'Art.  29  della  legge  regionale
26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di
quota pari a euro 50.000,00 in termini di competenza dalla UPB 18.207
«Fondo  speciale  di  conto capitale» dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;
      b) iscrizione   di  euro 50.000,00  in  termini  di  competenza
all'UPB 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio» dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;
      c) utilizzo    dello   stanziamento   iscritto   all'UPB 15.102
«Interventi per lo sviluppo del commercio».
    2. Agli  oneri  per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.