Art. 24.
 Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile
    1.  Entro  centottanta  giorni  dalla approvazione della presente
legge viene emanato il regolamento per l'utilizzo del fondo regionale
di  protezione  civile,  che  definisce  le modalita', i criteri e le
procedure per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 23, comma 2.