Art. 24. Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile 1. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge viene emanato il regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile, che definisce le modalita', i criteri e le procedure per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 23, comma 2.