Art. 26.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
      a) legge  regionale  3 settembre  1986, n. 41 (Disciplina degli
interventi regionali in materia di protezione civile);
      b) legge  regionale  12 marzo  1990,  n.  10  (Valorizzazione e
promozione del volontariato nella protezione civile).
    2. E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della legge
regionale n. 44/2000.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 14 aprile 2003
                                GHIGO