Art. 26. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile); b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile). 2. E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 44/2000. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 14 aprile 2003 GHIGO