Art. 32. Personale dei servizi sociali 1. La Regione individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali: a) gli assistenti sociali; b) gli educatori professionali; c) gli operatori socio-sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari; d) gli animatori professionali socio-educativi. 2. Per l'esercizio della professione di educatore professionale e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli: a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'universita'; b) laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale; c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'Art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). 3. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli: a) attestato di qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o altra qualifica equivalente, conseguito in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione; b) attestato di qualifica di operatore socio-sanitario. 4. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'aniniatore professionale socio educativo e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli: a) attestato di qualifica di animatore professionale di cui alla normativa regionale vigente; b) laurea in scienze dell'educazione, curriculum animatore professionale socio-educativo o lauree con contenuti formativi analoghi. 5. La figura professionale di assistente domiciliare e dei servizi tutelari e' considerata ad esaurimento in seguito all'istituzione della figura dell'operatore socio-sanitario. 6. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali coloro che sono in possesso degli attestati di frequenza a corsi di elementi di collaborazione familiare e di tecniche di sostegno alla persona. 7. Gli operatori di cui al comma 1, lettere b) e c), in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, privi dei requisiti professionali suddetti, accedono ai corsi di riqualificazione secondo le modalita' indicate da provvedimenti attuativi; gli operatori privi dei requisiti professionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da meno di due anni accedono ai corsi di prima formazione. 8. E' comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.