Art. 32.
                    Personale dei servizi sociali
    1.  La  Regione  individua  le  seguenti figure professionali dei
servizi sociali:
      a) gli assistenti sociali;
      b) gli educatori professionali;
      c)  gli operatori socio-sanitari e gli assistenti domiciliari e
dei servizi tutelari;
      d) gli animatori professionali socio-educativi.
    2.  Per  l'esercizio della professione di educatore professionale
e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:
      a)  diploma o attestato di qualifica di educatore professionale
o  di  educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito
in  esito  a  corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti
dalla Regione o rilasciati dall'universita';
      b)   laurea   in  scienze  dell'educazione-indirizzo  educatore
professionale   extrascolastico,  indirizzo  e  curriculum  educatore
professionale;
      c)  laurea  di  educatore professionale conseguita ai sensi del
decreto  ministeriale  8  ottobre  1998,  n. 520 (Regolamento recante
norme  per  l'individuazione  della  figura  e  del  relativo profilo
professionale  dell'educatore  professionale,  ai  sensi dell'Art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
    3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni proprie dell'assistente
domiciliare e dei servizi tutelari e' richiesto, alternativamente, il
possesso dei seguenti titoli:
      a)  attestato  di  qualifica  di  assistente  domiciliare e dei
servizi tutelari o altra qualifica equivalente, conseguito in esito a
corsi specifici riconosciuti dalla Regione;
      b) attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.
    4.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni proprie dell'aniniatore
professionale  socio  educativo  e'  richiesto,  alternativamente, il
possesso dei seguenti titoli:
      a)  attestato  di  qualifica  di animatore professionale di cui
alla normativa regionale vigente;
      b)  laurea  in  scienze  dell'educazione,  curriculum animatore
professionale   socio-educativo  o  lauree  con  contenuti  formativi
analoghi.
    5.  La  figura  professionale  di  assistente  domiciliare  e dei
servizi   tutelari   e'   considerata   ad   esaurimento  in  seguito
all'istituzione della figura dell'operatore socio-sanitario.
    6.  Partecipano  alla  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi  e  servizi  sociali  coloro  che  sono  in possesso degli
attestati   di  frequenza  a  corsi  di  elementi  di  collaborazione
familiare e di tecniche di sostegno alla persona.
    7.  Gli operatori di cui al comma 1, lettere b) e c), in servizio
da  almeno  due  anni  alla  data di entrata in vigore della presente
legge,  privi dei requisiti professionali suddetti, accedono ai corsi
di  riqualificazione  secondo  le modalita' indicate da provvedimenti
attuativi;  gli operatori privi dei requisiti professionali che, alla
data  di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da
meno di due anni accedono ai corsi di prima formazione.
    8.  E'  comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali
vigenti  e  di  quanto  previsto  dalla  contrattazione  nazionale  e
decentrata.