Art. 33.
                    Direttore dei servizi sociali
    1.  Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi
sociali  degli  enti gestori istituzionali il possesso del diploma di
laurea  o  dell'iscrizione  alla  sezione  A  dell'albo professionale
dell'ordine  degli  assistenti  sociali,  nonche' lo svolgimento, per
almeno  cinque  anni,  di  attivita' di direzione in enti o strutture
pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.
    2.  Possono  essere  nominati direttori dei servizi sociali anche
coloro  che,  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge,
abbiano ricoperto o ricoprano il ruolo di responsabile o coordinatore
dei servizi socio-assistenziali da almeno cinque anni.