Art. 33. Direttore dei servizi sociali 1. Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea o dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, nonche' lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attivita' di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni. 2. Possono essere nominati direttori dei servizi sociali anche coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ricoperto o ricoprano il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi socio-assistenziali da almeno cinque anni.