Art. 34.
                       Le attivita' formative
    1.  La  formazione  degli  operatori costituisce strumento per la
promozione  della  qualita' e dell'efficacia del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
    2.  La  Regione  promuove la formazione degli operatori sociali e
degli  operatori dell'area socio-sanitaria, tenendo in considerazione
le  esigenze  di  raccordo  dei  percorsi formativi e di integrazione
delle diverse professionalita'.
    3.  La  Regione,  le  province  e  gli enti gestori istituzionali
promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle
attivita' dei soggetti del terzo settore.
    4.  La  programmazione  regionale delle attivita' formative degli
operatori  sociali  e'  predisposta  dalla  Regione, dalle province e
dagli enti gestori istituzionali di cui all'Art. 9, comma 4, ciascuno
per  quanto di competenza, e con il concorso dell'universita' e degli
altri enti e soggetti accreditati titolari di funzioni formative.
    5.  I  soggetti  pubblici  e  privati, erogatori degli interventi
sociali,  promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad
iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.