Art. 34. Le attivita' formative 1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualita' e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalita'. 3. La Regione, le province e gli enti gestori istituzionali promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attivita' dei soggetti del terzo settore. 4. La programmazione regionale delle attivita' formative degli operatori sociali e' predisposta dalla Regione, dalle province e dagli enti gestori istituzionali di cui all'Art. 9, comma 4, ciascuno per quanto di competenza, e con il concorso dell'universita' e degli altri enti e soggetti accreditati titolari di funzioni formative. 5. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.