Art. 31.
                          Attivita' funebre

    1.  L'attivita' funebre e' svolta dai soggetti di cui all'Art. 8,
comma 2, della legge regionale nel rispetto delle norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
    2.  Il  conferimento  di  incarico  o  la  negoziazione di affari
inerenti  all'attivita' funebre avviene nella sede indicata nell'atto
autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in
altro  luogo.  Le  medesime  attivita'  sono  vietate  all'interno di
strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.
    3.  I  comuni,  con  regolamento,  possono  dettare  norme per lo
svolgimento  dell'attivita'  funebre,  senza ulteriori oneri a carico
dei soggetti autorizzati a detta attivita'.
    4.  Sono  funzioni  anministrative del comune che per gli aspetti
igienico sanitari si avvale dell'ASL:
      a) l'ordine e la vigilanza sull'attivita' funebre;
      b)  la  verifica  della  permanenza dei requisiti richiesti per
esercitare l'attivita' funebre;
      c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri,
di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
e di ossa.
    5.  I  soggetti che esercitano l'attivita' funebre espongono, nei
locali  in  cui  la  stessa  viene  svolta, il prezziario di tutte le
forniture e prestazioni rese.