Art. 31. Attivita' funebre 1. L'attivita' funebre e' svolta dai soggetti di cui all'Art. 8, comma 2, della legge regionale nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attivita' funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attivita' sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari. 3. I comuni, con regolamento, possono dettare norme per lo svolgimento dell'attivita' funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attivita'. 4. Sono funzioni anministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL: a) l'ordine e la vigilanza sull'attivita' funebre; b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attivita' funebre; c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa. 5. I soggetti che esercitano l'attivita' funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.