Art. 31.
Attivita' funebre
1. L'attivita' funebre e' svolta dai soggetti di cui all'Art. 8,
comma 2, della legge regionale nel rispetto delle norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari
inerenti all'attivita' funebre avviene nella sede indicata nell'atto
autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in
altro luogo. Le medesime attivita' sono vietate all'interno di
strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.
3. I comuni, con regolamento, possono dettare norme per lo
svolgimento dell'attivita' funebre, senza ulteriori oneri a carico
dei soggetti autorizzati a detta attivita'.
4. Sono funzioni anministrative del comune che per gli aspetti
igienico sanitari si avvale dell'ASL:
a) l'ordine e la vigilanza sull'attivita' funebre;
b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per
esercitare l'attivita' funebre;
c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri,
di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
e di ossa.
5. I soggetti che esercitano l'attivita' funebre espongono, nei
locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le
forniture e prestazioni rese.