Art. 32.
Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attivita' funebre e
condizioni ostative
1. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui
all'Art. 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' funebre. L'autorizzazione e' comprensiva
delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di
commercio e agenzia d'affari e abilita altresi' allo svolgimento del
trasporto funebre. Qualora le attivita' siano svolte in forma
disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in
materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonche' il
possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a
ciascuna attivita'.
2. L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli
incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle
operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad
ogni altra attivita' connessa al funerale;
b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del
presente regolamento;
c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente
regolamento;
d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile
dell'attivita' funebre, in particolare dello svolgimento delle
pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei
requisiti formativi di cui al comma 6;
e) quattro operatori funebri o necrofori, con contratto di
lavoro subordinato e requisiti formativi di cui al comma 6.
3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti
laddove la relativa disponibilita' venga acquisita anche attraverso
consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto
idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento
dell'attivita'.
4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche
dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' funebre.
5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti
esercenti l'attivita funebre devono disporre di un incaricato alla
trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi
previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.
6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto
stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la
sicurezza e la salute dei lavoratori) e dal decreto legislativo
23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla giunta
regionale. I corsi formativi e l'accertamento delle competenze sono
svolti da soggetti pubblici e privati accreditati, secondo la
normativa nazionale e regionale vigente.
7. In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con
esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore
funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti
all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo
massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
8. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio
dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' funebre
prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attivita' funebre non
puo' essere esercitata da chi ha riportato:
a) condanna definitiva per il reato di cui all'Art. 513-bis del
codice penale;
b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva
superiore a due anni;
c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica,
contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione
dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione
dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la
riabilitazione;
e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia
di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione
della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via
amministrativa.
9. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il
titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale
addetto alla trattazione degli affari relativi all'attivita' funebre,
10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre da'
titolo a svolgere l'attivita' sul territorio regionale.
11. Le imprese gia' esercenti l'attivita' funebre alla data di
entrata in vigore del, presente regolamento, devono adeguarsi ai
requisiti ivi previsti entro due anni.