Art. 32. Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attivita' funebre e condizioni ostative 1. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'Art. 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre. L'autorizzazione e' comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresi' allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attivita' siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonche' il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attivita'. 2. L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attivita' connessa al funerale; b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento; c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento; d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attivita' funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6; e) quattro operatori funebri o necrofori, con contratto di lavoro subordinato e requisiti formativi di cui al comma 6. 3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilita' venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attivita'. 4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' funebre. 5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attivita funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico. 6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla giunta regionale. I corsi formativi e l'accertamento delle competenze sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati, secondo la normativa nazionale e regionale vigente. 7. In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 8. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attivita' funebre non puo' essere esercitata da chi ha riportato: a) condanna definitiva per il reato di cui all'Art. 513-bis del codice penale; b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni; c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio; d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione; e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa. 9. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attivita' funebre, 10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre da' titolo a svolgere l'attivita' sul territorio regionale. 11. Le imprese gia' esercenti l'attivita' funebre alla data di entrata in vigore del, presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.