Art. 32.
Autorizzazione   dei   soggetti   esercenti   l'attivita'  funebre  e
                         condizioni ostative

    1.  Il  comune,  ove  hanno  sede  commerciale  i soggetti di cui
all'Art.   8   della   legge   regionale,  rilascia  l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' funebre. L'autorizzazione e' comprensiva
delle  autorizzazioni  previste dalla normativa vigente in materia di
commercio  e agenzia d'affari e abilita altresi' allo svolgimento del
trasporto  funebre.  Qualora  le  attivita'  siano  svolte  in  forma
disgiunta  tra  loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in
materia  di  commercio,  agenzia  d'affari  e  trasporto  nonche'  il
possesso   dei  requisiti,  compresi  quelli  formativi,  relativi  a
ciascuna attivita'.
    2.  L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
      a)  sede  commerciale  idonea  dedicata  al  conferimento degli
incarichi   per  il  disbrigo  delle  pratiche  amministrative,  alle
operazioni  di  vendita  di  casse ed articoli funebri in genere e ad
ogni altra attivita' connessa al funerale;
      b)   almeno  un'autofunebre,  conforme  alle  prescrizioni  del
presente regolamento;
      c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente
regolamento;
      d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile
dell'attivita'   funebre,  in  particolare  dello  svolgimento  delle
pratiche  amministrative  e trattazione degli affari, in possesso dei
requisiti formativi di cui al comma 6;
      e)  quattro  operatori  funebri  o  necrofori, con contratto di
lavoro subordinato e requisiti formativi di cui al comma 6.
    3.  I  requisiti  di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti
laddove  la  relativa disponibilita' venga acquisita anche attraverso
consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto
idonei  a  garantire  in via continuativa e funzionale l'espletamento
dell'attivita'.
    4.  Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche
dal   titolare  o  legale  rappresentante  dei  soggetti  autorizzati
all'esercizio dell'attivita' funebre.
    5.  Per  l'apertura  di  ulteriori  sedi  commerciali, i soggetti
esercenti  l'attivita  funebre  devono disporre di un incaricato alla
trattazione   degli  affari,  in  possesso  dei  requisiti  formativi
previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.
    6.  I  requisiti  formativi  per  gli  addetti,  oltre  a  quanto
stabilito  in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626  (Attuazione  di  direttive comunitarie riguardanti la
sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori)  e dal decreto legislativo
23 giugno   2003,  n.  195  (Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto
legislativo  19 settembre  1994, n. 626), sono stabiliti dalla giunta
regionale.  I  corsi formativi e l'accertamento delle competenze sono
svolti  da  soggetti  pubblici  e  privati  accreditati,  secondo  la
normativa nazionale e regionale vigente.
    7.  In  sede  di  prima  applicazione,  il direttore tecnico, con
esperienza  nel  settore  superiore  ai  cinque  anni  e  l'operatore
funebre,   con   esperienza   di   almeno   due   anni,  sono  tenuti
all'aggiornamento  relativo  agli  aspetti  teorici, entro un periodo
massimo   di   cinque   anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
    8.    Fatte    salve   le   condizioni   ostative   al   rilascio
dell'autorizzazione   per   lo   svolgimento  dell'attivita'  funebre
prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attivita' funebre non
puo' essere esercitata da chi ha riportato:
      a) condanna definitiva per il reato di cui all'Art. 513-bis del
codice penale;
      b)  condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva
superiore a due anni;
      c)  condanna  definitiva  per  reati  contro  la fede pubblica,
contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
      d)    condanna    alla    pena   accessoria   dell'interdizione
dall'esercizio  di  una  professione o di un'arte o dell'interdizione
dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la
riabilitazione;
      e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia
di  lavoro,  di  previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali, di prevenzione
della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  non  conciliabili  in via
amministrativa.
    9.  Le  condizioni  ostative  di  cui  al  comma  8 riguardano il
titolare  dell'autorizzazione,  il  direttore  tecnico,  il personale
addetto alla trattazione degli affari relativi all'attivita' funebre,
    10.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  funebre da'
titolo a svolgere l'attivita' sul territorio regionale.
    11.  Le  imprese  gia' esercenti l'attivita' funebre alla data di
entrata  in  vigore  del,  presente  regolamento, devono adeguarsi ai
requisiti ivi previsti entro due anni.