Art. 33. Tutela del dolente e della concorrenza 1. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento. 2. E' vietato lo svolgimento dell'attivita' funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. 3. Il comune, ai sensi dell'Art. 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' funebre, ai sensi dell'Art. 32. 4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' funebre non possono: a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie; b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte; c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attivita' e' d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'Art. 9, comma 3, della legge regionale.