Art. 33.
Tutela del dolente e della concorrenza
1. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il
diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' funebre. Ogni atto che comporti una
limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente
regolamento.
2. E' vietato lo svolgimento dell'attivita' funebre negli obitori
o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
3. Il comune, ai sensi dell'Art. 8, comma 7, della legge
regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti
nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti
pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di
seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il
comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' funebre, ai sensi
dell'Art. 32.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' funebre non
possono:
a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie
all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di
morte;
c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora
il soggetto svolga anche tale attivita' e' d'obbligo la separazione
societaria ai sensi dell'Art. 9, comma 3, della legge regionale.