Art. 33.
               Tutela del dolente e della concorrenza

    1.  Il  comune  assicura  alla  famiglia  e agli aventi titolo il
diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'  funebre.  Ogni  atto  che comporti una
limitazione  di  tale  diritto  costituisce  violazione  del presente
regolamento.
    2. E' vietato lo svolgimento dell'attivita' funebre negli obitori
o  all'interno  di  strutture  sanitarie  di  ricovero  e  cura  o di
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
    3.  Il  comune,  ai  sensi  dell'Art.  8,  comma  7,  della legge
regionale,  provvede  periodicamente a fornire ai cittadini residenti
nel  proprio  territorio  le  informazioni  relative  alle differenti
pratiche   funerarie,   con   particolare   riguardo  alle  forme  di
seppellimento  e  cremazione e relativi profili economici. Inoltre il
comune  provvede  a  informare  i cittadini residenti sui compiti dei
soggetti  autorizzati  all'esercizio dell'attivita' funebre, ai sensi
dell'Art. 32.
    4.  I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' funebre non
possono:
      a)  gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie
all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
      b)  effettuare  denuncia della causa di morte o accertamento di
morte;
      c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora
il  soggetto  svolga anche tale attivita' e' d'obbligo la separazione
societaria ai sensi dell'Art. 9, comma 3, della legge regionale.