Art. 34.
                          Trasporto funebre

    1.  Il  trasporto  funebre  e' effettuato in modo da garantire il
decoro del servizio.
    2.   Il   comune  puo'  richiedere  ai  soggetti  che  esercitano
l'attivita'   funebre   di  effettuare,  secondo  il  criterio  della
turnazione:
      a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere
nei  casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o
disinteresse da parte dei familiari;
      b)   il  servizio  obbligatorio  di  raccolta  e  trasferimento
all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
    3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la
fornitura  della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia
di  trasporto  funebre  dallo  stesso  richiesto,  secondo tariffe da
stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresi', sentiti
i  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  funebre,  i  casi  in  cui
intervenire e i criteri della turnazione.
    4.  I  trasporti  di  salma  o  cadavere  sono a carico di chi li
richiede o li dispone.