Art. 34.
Trasporto funebre
1. Il trasporto funebre e' effettuato in modo da garantire il
decoro del servizio.
2. Il comune puo' richiedere ai soggetti che esercitano
l'attivita' funebre di effettuare, secondo il criterio della
turnazione:
a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere
nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o
disinteresse da parte dei familiari;
b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento
all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la
fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia
di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da
stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresi', sentiti
i soggetti che esercitano l'attivita' funebre, i casi in cui
intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li
richiede o li dispone.