Art. 34. Trasporto funebre 1. Il trasporto funebre e' effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. 2. Il comune puo' richiedere ai soggetti che esercitano l'attivita' funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione: a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresi', sentiti i soggetti che esercitano l'attivita' funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione. 4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.