Art. 35.
Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri
1. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti
anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri e' autorizzato secondo
la normativa nazionale vigente.
2. Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove
e' avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma
1. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a
nessun titolo puo' essere collegato ad un esercente l'attivita'
funebre.
3. Le gestioni del servizio mortuario in corso, non conformi a
quanto disposto dal comma 2, cessano alla scadenza di dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.