Art. 35.
Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici
           trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri

    1.  Il  trasporto  di  cadavere,  esiti  di  fenomeni  cadaverici
trasformativi  conservativi,  nati  morti  e prodotti abortivi, parti
anatomiche  riconoscibili, ossa umane o ceneri e' autorizzato secondo
la normativa nazionale vigente.
    2.  Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove
e'  avvenuto  il decesso non rientra nella previsione di cui al comma
1.  Il  trasferimento  viene effettuato unicamente da personale che a
nessun  titolo  puo'  essere  collegato  ad  un esercente l'attivita'
funebre.
    3.  Le  gestioni  del servizio mortuario in corso, non conformi a
quanto  disposto  dal  comma  2, cessano alla scadenza di dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.